ORG. L. 4/2013 > Regolamento dell'Associazione Sesamo
Articolo 1
SEDE
SESAMO ha sede legale in Roma, Via Carlo Alberto n. 4.
L'ubicazione della sede legale può essere modificata dal Consiglio Nazionale con delibera da adottarsi a maggioranza semplice.

Articolo 2
SOCI
L'associazione è costituita da soci ordinari e soci onorari:
- i soci ordinari sono coloro che possiedono i requisiti di cui allo statuto e al regolamento di attuazione;
- i soci onorari sono coloro che hanno contribuito alla costituzione e alla crescita dell'associazione, anche se non possiedono tutti i requisiti di cui allo statuto e al regolamento. Sono ammessi a far parte dell'associazione su proposta della Giunta Esecutiva Nazionale e successiva delibera del Consiglio Nazionale. Sono esenti dal versamento delle quote associative.
I soci, sia ordinari che onorari, che svolgono le funzioni di dirigenti ASPPI possono far parte anche dei quadri direttivi di SESAMO.

Articolo 3
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
Possono rivestire la qualità di socio ordinario le persone fisiche o giuridiche che esercitano l’attività di amministrazione di condominii, immobili e patrimoni immobiliari o prestano attività di consulenza in materia di amministrazione di condominii, immobili e patrimoni immobiliari.
Ai fini dell'iscrizione quali soci ordinari si richiedono inoltre i seguenti requisiti:
1) possesso comprovato, mediante consegna di copia autentica del relativo documento, o di autocertificazione attestante il possesso, di titolo di studio di scuola media superiore o titolo equipollente anche conseguito in Paesi dell'Unione europea; il requisito del diploma di scuola media superiore non è richiesto qualora il richiedente dimostri di avere svolto attività di amministratore condominiale per più di un anno nei tre anni precedenti al 18.6.2013, data di entrata in vigore della legge n. 220/2012;
2) superamento di un corso di formazione iniziale in materia di amministrazione condominiale; tale requisito non è necessario qualora il richiedente dimostri di avere svolto attività di amministratore condominiale per più di un anno nei tre anni precedenti al 18.6.2013, data di entrata in vigore della legge n. 220/2012, fermo restando l’obbligo della formazione continua;
3) dichiarazione scritta ed espressa di conoscenza e accettazione dello statuto, del regolamento di attuazione e del codice di condotta, nonché delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme e degli obblighi da essi contemplati;
4) possesso di una polizza assicurativa per la responsabilità professionale derivante dall’attività di amministratore condominiale;
5) autocertificazione con la quale il richiedente dichiari sotto la propria responsabilità:
a) di godere del diritti civili;
b) di non aver riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
c) di non essere interdetto né inabilitato;
d) di non essere attualmente soggetto a procedimenti penali per gli stessi reati di cui sopra e di non aver subito, negli ultimi cinque anni, provvedimenti di revoca da parte dell’Autorità giudiziaria ex art. 1129 del codice civile;
e) di non essere sottoposto a misure di prevenzione definitive, salvo che sia intervenuta riabilitazione allegando, in tal caso, la relativa documentazione a comprova;
f) che il proprio nome non è annotato nell'elenco dei protesti cambiari;
g) di assumere espressamente l'obbligo di indicare in tutte le comunicazioni, su tutto il materiale del proprio Studio e su eventuali targhe che per legge o per provvedimenti di enti locali dovessero essere obbligatoriamente esposte all'esterno o all'interno di parti comuni dell'edificio, le proprie generalità, il domicilio ed i recapiti, anche telefonici, nonché l’appartenenza a SESAMO;
6) dichiarazione di non appartenenza ad altra associazione di categoria di amministratori immobiliari o, alternativamente, impegno a dimettersi dalla stessa entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissione;
7) dichiarazione di impegno a partecipare ai corsi di formazione iniziale e/o periodica prevista dalla legge e dallo statuto all’uopo organizzati dall’Associazione.
La mancanza anche di uno solo dei sopraelencati requisiti non consente l’iscrizione all’associazione. I soci ordinari che svolgono attività di consulenza in materia di amministrazione di condominii, immobili e patrimoni immobiliari dovranno possedere solo i requisiti di cui ai nn. 3), 5) lettere a), b), c), d), e), f), 6) e 7).
Il Presidente Provinciale deve verificare la sussistenza dei succitati requisiti ai fini dell’iscrizione dei nuovi soci se richiesta alla sede locale, certificando all'uopo il modulo di richiesta e inviandolo alla segreteria Nazionale. In caso di mancata certificazione da parte del Presidente Provinciale, l'aspirante socio può inoltrare ricorso alla segreteria Nazionale.

Articolo 4
PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde automaticamente in caso di mancanza sopravvenuta anche di uno solo dei requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento di attuazione, nonché per effetto dell'irrogazione all'iscritto della sanzione dell'espulsione.
Il venir meno della qualità di socio comporta la perdita della quota di partecipazione già versata e l'obbligo di restituzione del timbro e dell'attestazione di iscrizione all’associazione, che rimangono di proprietà di SESAMO essendo concessi al socio solamente in uso, e l'obbligo di non fare più alcun uso degli stessi nei rapporti con gli utenti e i terzi in genere.

Articolo 5
ATTESTATO DI POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
Le iniziative per la formazione periodica degli iscritti che svolgono l’attività di amministratore condominiale sono promosse dall'associazione attraverso il proprio Centro Studi e Formazione Nazionale, in collaborazione con le sedi provinciali o interprovinciali, ed eventualmente anche in collaborazione e sinergia con altre istituzioni pubbliche e private, ferma restando la responsabilità di SESAMO e dei suoi organi nazionali e provinciali in ordine alle verifiche e alle eventuali attestazioni della frequenza e del livello di preparazione conseguito nelle materie oggetto dell'attività formativa.
Le attività di formazione dovranno avere cadenza almeno annuale e lo svolgimento delle stesse costituirà condizione per il rilascio delle attestazioni di avvenuto svolgimento della formazione periodica e/o di altre eventuali attestazioni/certificazioni previste come condizione per la permanenza del socio in SESAMO.
Il mantenimento dei requisiti è verificato, periodicamente, dalle sedi distaccate provinciali o interprovinciali, se presenti, sulla base delle direttive stabilite dal Consiglio Nazionale, nel rispetto delle eventuali normative di riferimento nazionali ed europee in materia.

Articolo 6
CODICE DI CONDOTTA
Il Codice di condotta, che gli associati sono tenuti ad osservare, viene approvato dal Consiglio Nazionale.
Nel caso in cui venga segnalata la violazione da parte di un associato del Codice di condotta, il Presidente Provinciale o Interprovinciale deve attivare, nei confronti dell'associato, la relativa procedura d’infrazione avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Articolo 7
QUOTA DI ISCRIZIONE - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
La quota di iscrizione e il contributo associativo annuale devono essere versati all'atto dell'iscrizione e per gli anni successivi entro il 28 febbraio di ogni anno, nell'ammontare stabilito dal Consiglio Nazionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Il versamento da parte del socio va effettuato direttamente all’amministratore Nazionale di SESAMO, con le modalità stabilite dal presente regolamento o dal Consiglio Nazionale.
L’amministratore Nazionale stornerà, mediante bonifico bancario o con altri mezzi equipollenti, alla sede Provinciale o Interprovinciale di cui fa parte l’associato, il 50% (cinquanta per cento) della quota ricevuta, destinata al finanziamento delle attività della sede locale.
Il ritardo nel pagamento della quota di iscrizione, protratto per più di tre mesi, comporterà la sanzione della sospensione del socio.
In caso di ulteriore persistente morosità, potrà essere comminata dal Collegio Nazionale dei probiviri la sanzione dell'espulsione, con conseguente perdita della qualità di socio.
In tal caso l'interessato potrà presentare domanda di riammissione, che potrà essere accolta solo dopo il regolare versamento delle quote scadute e non versate, fermo restando l'accertamento della permanenza in capo all'iscritto dei requisiti previsti dallo statuto e dal regolamento di attuazione.
I dirigenti che non versano la quota entro la scadenza prevista dallo statuto decadono dalla carica ricoperta, e l'eventuale regolarizzazione della posizione economica, mentre dà titolo per la riammissione in qualità dì socio, non permette più al socio riammesso di ricoprire la precedente carica dirigenziale.

Articolo 8
SANZIONI DISCIPLINARI
In caso di mancato rispetto degli obblighi e delle prescrizioni contenute nello statuto, nel regolamento di attuazione e nel codice di condotta, al socio potranno essere irrogate, da parte dal Collegio Nazionale dei probiviri, a seconda della gravità dell’infrazione, le sanzioni disciplinari dell’ammonimento scritto, della censura, della sospensione, della decadenza dall’eventuale carica ricoperta, e dell’espulsione in caso di persistente morosità nel pagamento della quota associativa. Compete inoltre al Collegio dei probiviri proporre al Consiglio Nazionale l’espulsione del socio per fatti gravemente lesivi degli interessi e/o dell'immagine dell'associazione. Nel giudizio disciplinare deve essere assicurato all'interessato il diritto alla difesa, anche attraverso la difesa tecnica.

Articolo 9
SPORTELLO DEL CONSUMATORE
Gli utenti consumatori, committenti prestazioni professionali agli iscritti di SESAMO, possono rivolgersi, in caso di contenzioso con i medesimi professionisti, allo Sportello del consumatore, istituito dall'Associazione a livello nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27-ter del codice del consumo (D.lgs.6 settembre 2005, n. 206), con possibilità di rivolgersi agli sportelli per il consumatore eventualmente presenti a livello locale (istituiti cioè presso le sedi distaccate di Sesamo provinciali o interprovinciali).
Allo sportello di cui sopra, i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi anche per ottenere informazioni in merito all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché in merito alle iniziative promosse dall'associazione sia nell'interesse degli utenti e dei consumatori sia dei propri iscritti.
In caso di controversia con professionisti iscritti a Sesamo, gli utenti consumatori, prima di avviare le procedure previste dall'art. 27-ter del citato codice del consumo, possono rivolgersi preventivamente agli organi dirigenti (Presidente o Giunta) della sede provinciale o interprovinciale di Sesamo per tentare una soluzione bonaria della controversia.
Qualora il tentativo bonario dovesse fallire, verrà attivata la procedura conciliativa avanti al Collegio nazionale dei probiviri di Sesamo, con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'art 27-ter del richiamato codice del consumo e successive eventuali modificazioni e/o integrazioni, nonché le disposizioni contenute nello statuto e nel presente regolamento di attuazione.
Per i fini di cui sopra verranno seguite le seguenti norme procedurali.
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
La procedura conciliativa è attivata dal consumatore, committente delle prestazioni professionali di un iscritto a SESAMO, mediante il deposito della relativa domanda presso una sede Provinciale o Interprovinciale dell’associazione o direttamente allo Sportello del consumatore presente presso la sede nazionale, eventualmente anche per via telematica. Detta domanda può essere anche depositata dal consumatore-committente e dal socio di SESAMO congiuntamente tra loro.
La sede Provinciale o Interprovinciale cui sia stata presentata la domanda deve prontamente inoltrarla al Collegio nazionale dei probiviri.
In caso di domanda depositata dal solo consumatore-committente, il Collegio dei probiviri ne dà pronto avviso all'altra parte, invitandola a rispondere nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
A tale comunicazione devono essere allegati:
- copia della domanda di attivazione della procedura conciliativa depositata da parte istante;
- modulo di accettazione della procedura conciliativa.
Se l'altra parte decide di aderire al tentativo di conciliazione inviando il relativo modulo di adesione, il Collegio dei probiviri provvede a stabilire la data dell'incontro.
Diversamente, trascorsi inutilmente i 30 giorni previsti senza ricevere alcuna comunicazione al riguardo, ovvero in caso di rifiuto, il Collegio dei probiviri comunica alle parti la conclusione del procedimento di conciliazione.
RUOLO DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E NORME DI CONDOTTA DEI COMPONENTI
Per lo svolgimento della procedura conciliativa il Collegio dei probiviri incarica, di volta in volta, uno dei propri componenti, a meno che non reputi necessario operare collegialmente.
Il Collegio dei probiviri, così come ogni suo componente che agisca singolarmente, non è un giudice, né un arbitro; non svolge, pertanto, alcun ruolo decisionale ai fini della risoluzione della controversia. Il suo compito è quello di portare la sua esperienza e competenza al servizio delle parti per raggiungere un accordo che possa rivelarsi positivo per entrambe.
I componenti del Collegio dei probiviri, nello svolgimento dell'incarico, sono tenuti ad osservare le seguenti norme di condotta:
I. I componenti del Collegio devono sempre svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza ed imparzialità. A tal fine è fatto loro obbligo di comunicare qualsiasi circostanza possa compromettere, direttamente od indirettamente, la loro posizione di terzo estraneo alla lite.
II. I componenti del Collegio dei probiviri che si trovino nell'impossibilità di osservare un comportamento neutrale nei confronti delle parti, hanno l'obbligo di astenersi dall'assumere l'incarico conferitogli ovvero di sospendere la procedura conciliativa in corso.
III. I componenti del Collegio dei probiviri, prima che l'incontro di conciliazione abbia luogo, devono rendere edotte le parti sul loro ruolo; sulla natura della procedura avviata; sulle finalità della stessa e sui vincoli di riservatezza che gravano sull'intero procedimento. Di ciò deve essere dato debito conto in un documento che il Collegio o il singolo probiviro deve sottoporre alle parti per la firma.
IV. I componenti del Collegio dei probiviri non devono, con il proprio comportamento, condizionare in qualsiasi modo le parti o i consulenti eventualmente nominati.
V. I componenti del Collegio dei probiviri, se non espressamente autorizzati, devono astenersi dal comunicare a terzi qualsiasi fatto o circostanza di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro incarico, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Del pari i componenti del Collegio dei probiviri non possono informare una delle parti, in difetto di espressa autorizzazione dell’altra, di circostanze apprese in via confidenziale da quest’ultima nel corso del procedimento di conciliazione.
VI. I componenti del Collegio dei probiviri si impegnano ad astenersi dall'assumere la qualità di difensore od arbitro in successivi procedimenti contenziosi eventualmente promossi dalle stesse parti per la risoluzione della medesima controversia di cui si sono occupati.

L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE
L'incontro di conciliazione viene tenuto possibilmente presso i locali della sede Provinciale o Interprovinciale presso la quale è stata presentata la domanda di conciliazione.
A tale incontro le parti hanno facoltà di intervenire personalmente ovvero tramite un rappresentante a ciò espressamente autorizzato. In quest'ultimo caso il relativo nominativo deve essere comunicato al Collegio dei probiviri anticipatamente.
La procedura conciliativa è condotta dal Collegio dei probiviri, o da uno dei suoi componenti all’uopo incaricato, in piena autonomia, interpellando le parti congiuntamente e, se del caso, singolarmente. All'occorrenza, su richiesta comune delle parti, può essere nominato un consulente tecnico i cui oneri, salvo diversa convenzione, sono posti a carico, in eguale misura, di entrambe le parti.
Il procedimento conciliativo si esaurisce normalmente in un unico incontro. Tuttavia, per i casi particolarmente complessi e senza ulteriore aggravio di spesa, è facoltà del conciliatore fissare ulteriori sedute.
ESITO DELL'INCONTRO
L'esito dell'incontro è raccolto in un verbale sottoscritto dalle parti e da chi ha svolto la funzione conciliativa. Nel caso sia stata raggiunta un accordo sulla definizione della controversia, le relative intese sono recepite in un atto distinto, firmato dalle sole parti.
GLI OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
Il procedimento di conciliazione è riservato; nulla che nel corso dell'incontro viene dichiarato può essere verbalizzato.
E' fatto divieto a tutti coloro che partecipano a tale incontro, ivi compresi i componenti del Collegio dei probiviri e le parti, di comunicare a terzi quanto appreso durante il suddetto procedimento. E' fatto divieto, altresì, ai medesimi soggetti di avvalersi, in eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali relativi alla stessa controversia, delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in ragione della loro partecipazione a detto incontro. A tal fine le parti si impegnano a non chiamare a testimoniare i componenti del Collegio dei probiviri e chiunque altro abbia preso parte alla conciliazione, per riferire di vicende apprese nel corso dello stesso procedimento.
LE SPESE DI CONCILIAZIONE
Il servizio di conciliazione è soggetto a un contributo spese da parte dell’istante. Il contributo è dovuto solo nel caso in cui la parte, nei confronti della quale è rivolta la domanda, accetti di partecipare al tentativo di conciliazione. Diversamente, nessuna spesa è posta a carico dell'istante.
Di contro, la partecipazione della parte invitata ad aderire alla conciliazione è sempre gratuita.
In caso di domanda congiunta, il contributo deve essere versato dalle parti nella misura del 50% ciascuna, oppure nella diversa misura che sarà indicata nell'accordo intervenuto tra le stesse.
L'importo del contributo è fissato, ogni anno, dalla Giunta Nazionale ed è reso conoscibile ai consumatori tramite il sito internet dell'associazione e con altre modalità di informazione.
Eventuali oneri fiscali conseguenti alla definizione della controversia ovvero eventuali spese derivanti dalla nomina di un consulente tecnico sono poste a carico delle parti in egual misura, salvo diversa convenzione.

Articolo 10
CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE
La convocazione del Congresso Nazionale ordinario avviene, a cura del Presidente Nazionale, a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail o altro mezzo equivalente, indirizzata ai presidenti delle sedi provinciali o interprovinciali almeno 60 (sessanta) giorni prima della data stabilita per lo svolgimento del Congresso.
La convocazione va inoltre comunicata, sempre a cura del Presidente Nazionale e con le stesse modalità, ai delegati effettivi e supplenti delle sedi provinciali o interprovinciali e ai consiglieri nazionali aventi diritto di voto.
Della convocazione deve essere data notizia agli associati tramite i mezzi di informazione dell'associazione (sito internet, rivista, sportello del consumatore ecc.).
Nell'ipotesi di convocazione di un Congresso Nazionale straordinario, il Consiglio Nazionale stabilirà modalità e termini di convocazione anche in deroga a quelli previsti per la convocazione del Congresso ordinario.
La convocazione del Congresso Nazionale deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, la data e l’ora della riunione.
Il luogo e la data del Congresso e, più in generale, l'ordine delle relazioni congressuali, vengono approvati dal Consiglio Nazionale su proposta congiunta del Presidente Nazionale e della Giunta esecutiva. In ogni caso il Consiglio Nazionale può deliberare la regolamentazione dei lavori congressuali entro 90 (novanta) giorni prima della data prevista per il Congresso.

Articolo 11
COSTITUZIONE, SVOLGIMENTO E VOTAZIONI
AI Congresso Nazionale hanno diritto di voto:
a) tutti coloro che fanno parte degli organi dirigenti dell'associazione a livello nazionale, fatta eccezione per il Presidente del Centro studi e formazione, che può partecipare e prendere la parola al Congresso, ma non ha diritto di voto;
b) i Presidenti provinciali o interprovinciali:
c) i delegati al Congresso, eletti dal Congresso di ciascuna sede Provinciale o Interprovinciale, in
numero pari a un delegato ogni 3 iscritti, oltre al Presidente.
Ogni congressista avente diritto di voto non può essere portatore di più di tre deleghe. Per l'esercizio del diritto di voto, agli effetti congressuali, occorre essere in regola con il versamento delle quote associative stabilite dal Consiglio Nazionale e pervenute alla sede Nazionale alla data del 31 marzo dell’anno in cui si svolge il congresso.
Qualsiasi associato, anche se non delegato, ha diritto a partecipare al Congresso Nazionale e di prendere la parola, ma non ha diritto di voto.
I quorum dichiarati all'inizio dal Presidente del Congresso restano fissi per tutta la durata del Congresso.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà più uno). Le modifiche allo Statuto devono essere approvate da almeno la metà degli aventi diritto al voto, mentre lo scioglimento dell'associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto.
Il Congresso è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
All'atto dell'insediamento del Congresso Nazionale vengono nominati, a maggioranza degli aventi diritto al voto e su proposta del Presidente Nazionale:
• il Presidente del Congresso che dirige i lavori;
• un vice Presidente del Congresso;
• il segretario del Congresso, che redige il verbale;
• la commissione elettorale composta da tre scrutatori;
• le eventuali commissioni di lavoro.
Le elezioni congressuali avvengono nel modo seguente:
a) per una data risalente ad almeno 90 (novanta) giorni prima del Congresso Nazionale, il Presidente Nazionale, con le stesse modalità previste all'art. 10, convoca il Consiglio Nazionale per la formulazione delle modifiche statutarie, dei programmi operativi, dei documenti programmatici e di gestione proposti dai consigli delle sedi provinciali o interprovinciali o anche da singoli associati.
Trascorso tale termine, non sarà più possibile presentare modifiche statutarie, programmi politici e documenti programmatici e gestionali;
b) per una data risalente ad almeno 45 (quarantacinque) giorni prima del Congresso Nazionale, dovranno essere presentate, presso la sede Nazionale di SESAMO, le candidature alle cariche elettive, in forma scritta, complete delle generalità dei candidati e con la specificazione della carica alla quale ciascuno di essi intende candidarsi;
c) le cariche elettive di competenza del Congresso Nazionale sono:
• Presidente Nazionale;
• gli eventuali Presidenti Nazionali Onorari;
• i componenti del Consiglio Nazionale;
• i componenti del Collegio Nazionale dei probiviri;
• i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.
Il Presidente Nazionale uscente tiene la propria relazione.
La commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature, escludendo inappellabilmente coloro i quali non risultino eleggibili; oltre alla durata minima di iscrizione all'associazione, qualora prevista, è motivo di non eleggibilità il non essere in regola con il versamento delle quote associative, nonché gli altri motivi ostativi previsti dallo statuto e/o dal regolamento di attuazione.
Quindi la commissione elettorale compila la lista dei candidati, ciascuno dei quali può prendere la parola nell'aula del Congresso a sostegno della propria candidatura.
Si procede, quindi, all’elezione a scrutinio segreto oppure palese, a seconda di quanto stabilito dalla commissione elettorale.

Articolo 12
CONSIGLIO NAZIONALE
I presidenti delle sedi provinciali o interprovinciali membri del Consiglio Nazionale, in caso di indisponibilità, possono delegare la propria partecipazione al rispettivo vice Presidente o al rispettivo segretario. La delega non può essere conferita ad un consigliere Nazionale eletto.
La mancata partecipazione al Consiglio Nazionale, senza giustificato motivo e per tre volte consecutive comporta l'automatica decadenza dalla carica di componente del Consiglio Nazionale.
Oltre ai compiti che gli sono propri in base allo statuto, sono demandate al Consiglio Nazionale le seguenti attribuzioni:
a) designare, su proposta del Presidente Nazionale, i propri rappresentanti presso istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali;
b) dare parere sulle iniziative delle singole sedi provinciali e interprovinciali con la finalità di uniformare l'operato territoriale a quello Nazionale;
c) determinare, su proposta del Giunta esecutiva, la misura della quota associativa annuale degli iscritti;
d) verificare ed attuare gli indirizzi generali stabiliti dal Congresso Nazionale;
e) nominare i soci onorari;
f) esercitare, ove ciò si renda necessario, i poteri di straordinaria amministrazione della associazione;
g) eleggere i presidenti onorari per acclamazione.
Il Consiglio Nazionale ha, altresì, potere disciplinare nei confronti dei componenti della Giunta esecutiva e dei componenti dei Collegi dei revisori dei conti e dei probiviri. Secondo la gravità delle violazioni accertate, ammonisce, censura, sospende per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, ed espelle.
ll Consiglio Nazionale dovrà provvedere, senza ritardo, a dare inizio all'azione disciplinare nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza del fatto addebitabile ai soggetti di cui sopra. L'azione disciplinare diverrà inattuabile decorso un anno dalla conoscenza del fatto senza che sia stata iniziata l'azione disciplinare. AI procedimento disciplinare si applica la procedura prevista dal successivo art.13.
Il Consiglio Nazionale, a sua discrezione, potrà nominare al proprio interno una commissione disciplinare di cinque membri che, su sua delega, ne eserciterà i poteri disciplinari secondo le procedure previste dallo statuto e dal regolamento d’attuazione.
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale almeno due volte l'anno e può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e/o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio o almeno cinque sedi provinciali o interprovinciali.
Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di impedimento, da uno dei suoi vice presidenti, seguendo l’ordine di anzianità anagrafica. La funzione di segretario viene svolta dall’amministratore Nazionale, che ne redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Entrambi sottoscrivono il relativo verbale.
Il Consiglio Nazionale di norma viene convocato presso la sede Nazionale di SESAMO, ma, su decisione congiunta del Presidente Nazionale e della Giunta esecutiva, può essere convocato presso qualsiasi altra sede locale.

Articolo 13
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
AI Collegio dei Probiviri è demandato in primo luogo il compito di condurre la procedura conciliativa richiesta dal consumatore committente delle prestazioni professionali di un iscritto a SESAMO, con le modalità previste dall’art. 9 del presente regolamento e nel rispetto del codice di condotta e delle norme di cui all'art. 27-ter del codice del consumo (D.lgs.6 settembre 2005, n. 206) ed eventuali successive modificazioni o integrazioni.
Al Collegio, inoltre, competono le procedure disciplinari nei confronti degli associati. All'esito degli accertamenti svolti, infligge le sanzioni previste dagli artt.4 e 18 dello statuto, tenuto conto della gravità delle violazioni accertate. Delle operazioni deve essere redatto il relativo processo verbale, che va riportato su apposito registro. Il Collegio giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili. In tutto il corso del giudizio disciplinare deve essere assicurato all'interessato il diritto alla difesa, anche attraverso la difesa tecnica.
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti; dura in carica fino al nuovo congresso e viene convocato, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione, dal Presidente Nazionale. I probiviri sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
Le adunanze successive, convocate dal Presidente, sono valide solo con la presenza di tre componenti, effettivi o supplenti.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I componenti del Collegio hanno l'obbligo del segreto sui fatti e documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio. Nei procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, sono tenuti a dichiarare che non ricorrono le incompatibilità previste dall'art. 51 del cod. proc. civ. In caso contrario, devono astenersi dal giudicare.
Inoltre, fermo restando quanto sopra, il Collegio dei probiviri:
a) decide le controversie tra associati;
b) decide le controversie tra associati e associazione che non siano di competenza di altri organi associativi;
c) dirime le vertenze di carattere non disciplinare tra organi dell'associazione;
d) giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale e non sono impugnabili.
Il componente del Collegio che senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive decade dalla carica.
In caso di morte, rinunzia, decadenza di un componente, subentra il supplente e, nella prima riunione del Consiglio Nazionale, si procede alla nomina necessaria per reintegrare il Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 14
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio si compone di tre membri effettivi e due supplenti, dura in carica fino al nuovo congresso e viene convocato dal Presidente Nazionale, per la prima volta, entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione. I revisori sono rieleggibili senza limiti di mandato.
Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio nomina al suo interno il Presidente.
I revisori dei conti non possono essere sfiduciati e/o revocati se non per giusta causa.
Il collegio deve riunirsi almeno due volte l’anno, e il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Collegio decade dalla carica.
In caso di morte, rinunzia o decadenza di un revisore, subentra un supplente, in ordine di anzianità anagrafica, e nella prima riunione del Consiglio Nazionale si procede alle nomine necessarie per reintegrare il Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
I revisori dei conti controllano la gestione amministrativa dell'associazione e la contabilità tenuta dall’ amministratore Nazionale, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertando la regolare tenuta della contabilità; redigono la relazione da allegare al conto consuntivo e da sottoporre al Consiglio Nazionale.
l revisori dei conti devono adempiere ai loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.
Le deliberazioni dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta e delle loro riunioni deve redigersi processo verbale. Il revisore dei conti dissenziente ha diritto di fare mettere a verbale i motivi del proprio dissenso.
I revisori dei conti partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale, assicurando la presenza di almeno un revisore a dette riunioni.

Articolo 15
CENTRO STUDI E FORMAZIONE NAZIONALE
Il Centro studi e formazione è presieduto da un libero professionista esperto in materia condominiale e immobiliare, non necessariamente iscritto a SESAMO. Egli viene nominato a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale e dura in carica per 4 anni, salvo revoca per giusta causa adottata sempre a maggioranza semplice da parte del Consiglio Nazionale.
Il Centro studi si compone, oltre al Presidente, di un numero variabile di membri che va da un minimo di sette a un massimo di dodici membri, scelti dalla Giunta Esecutiva Nazionale anche tra soggetti estranei all'associazione, su proposta del Presidente.
Il Centro studi e formazione Nazionale ha le seguenti attribuzioni:
1) è preposto, in primo luogo, alla progettazione delle attività dirette alla formazione, sia iniziale che periodica, degli iscritti;
2) è preposto al controllo e alla verifica dell’effettivo svolgimento della formazione permanente da parte degli associati.
Per i fini di cui sopra il Centro studi e formazione Nazionale:
a) progetta e coordina, anche tramite soggetti terzi, i corsi di formazione per gli associati, anche con modalità telematiche;
b) effettua verifiche sulla preparazione degli iscritti sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa vigente in materia;
c) studia e approfondisce le novità legislative, dottrinali e giurisprudenziali relative alle tematiche che interessano l'associazione e i suoi associati, avendo cura di diffondere le relative informazioni tramite la pubblicazione sul sito dell’associazione o attraverso altre iniziative equipollenti;
d) rilascia agli iscritti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia, attestazioni riguardanti l’avvenuto svolgimento dell'attività di formazione.
Le riunioni del Centro Studi sono convocate, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, tramite avviso agli altri componenti del Centro almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo fax, posta elettronica o altro mezzo equipollente.
Le riunioni possono essere convocate anche su richiesta di almeno cinque componenti del Centro Studi.
La sede legale del Centro studi e formazione Nazionale coincide con quella dell'associazione, ma la sede operativa può essere fissata altrove dal Presidente del Centro studi.
Per i componenti del Centro studi può essere previsto un compenso (ed un rimborso spese) nella misura deliberata annualmente dalla Giunta esecutiva Nazionale, che ogni anno stabilisce anche il budget complessivo a disposizione del Centro studi per lo svolgimento delle attività di sua competenza.

Articolo 16
SEDI DISTACCATE PROVINCIALI O INTERPROVINCIALI
Sul territorio Nazionale sono costituite, preferibilmente nelle città capoluogo di provincia o nelle aree metropolitane, sedi distaccate dell'associazione con competenze estese al territorio dell'intera provincia o a quello comprendente più province limitrofe (all’interno della stessa regione). Le sedi assumono la propria denominazione costituita dal nome dell'Associazione seguito dal nome della città di riferimento (es: SESAMO sede Provinciale o Interprovinciale di Milano).
Le sedi vengono istituite formalmente a seguito di Congresso degli iscritti a SESAMO della provincia (o delle province) di riferimento.
Della costituzione della sede provinciale o interprovinciale e del conferimento delle relative cariche direttive, da parte del primo Congresso Provinciale, viene data immediata comunicazione al Presidente Nazionale.
Il Presidente Nazionale, verificata la iscrizione a SESAMO dei soci della sede, accertato che gli stessi sono in regola con il pagamento delle quote e che la nomina degli organi direttivi è avvenuta con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di attuazione, invia al Presidente Provinciale o Interprovinciale comunicazione di conferma della costituzione della sede e delle cariche conferite, riferendone al Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.
Ciascuna sede gode di autonomia organizzativa nell’ambito dei limiti sanciti dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione e dagli organi nazionali dell'associazione.
A tal fine essa dovrà dotarsi delle strutture necessarie per fornire ai soci i servizi di assistenza previsti dallo statuto di SESAMO e dal Regolamento di attuazione e dalle eventuali indicazioni degli Organi dirigenti nazionali.
Devono inoltre fornire la necessaria collaborazione al Centro Studi e formazione Nazionale per lo svolgimento dei corsi destinati alla formazione degli associati.
Le sedi locali godono altresì di autonomia patrimoniale e finanziaria per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei fini associativi, nei limiti di quanto previsto dallo statuto e/o dal presente regolamento.
A tal fine dovranno dotarsi degli strumenti contabili necessari per la corretta gestione economico- finanziaria della sede.
I fondi della sede sono costituiti:
a) dalle quote associative al netto di quanto di spettanza dell'associazione nazionale nella misura deliberata dal Consiglio Nazionale;
b) dalle somme versate a titolo di contributo straordinario dai soci e a titolo di atto di liberalità;
c) dagli eventuali contributi erogati da enti o istituzioni pubblici o privati;
d) dai proventi derivanti dalla realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento e/o dall’organizzazione di eventi attinenti agli scopi dell’associazione.
Le spese della sede devono essere sempre finalizzate agli scopi dell'associazione.
Le sedi distaccate devono trasmettere alla segreteria nazionale entro il mese di maggio di ogni anno il rendiconto economico finanziario della propria gestione relativo all'anno precedente, nonché le relazioni programmatiche.

Articolo 17
CONGRESSO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE
Il Congresso Provinciale o Interprovinciale successivo al primo viene convocato dal Presidente Provinciale a mezzo raccomandata A.R, fax, e-mail o altri mezzi equipollenti almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve indicare giorno, data, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
Il Congresso è validamente costituito quando sia presente, anche per delega, almeno un terzo degli aventi diritto a partecipare.
Il Congresso delibera a maggioranza semplice degli intervenuti.
Il Congresso procede alle votazioni con voto diretto e palese per alzata di mano. Le votazioni si svolgono invece a scrutinio segreto qualora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti al Congresso.
Nelle votazioni aventi ad oggetto nomine, incarichi e cariche sociali, a parità di voti, risulterà eletto il più anziano per iscrizione a SESAMO; in caso di parità di iscrizione dovrà considerarsi eletto il più anziano d'età.
Ciascuno iscritto non può essere portatore di più di tre deleghe.
La delega può essere conferita solo ad un socio in regola con i pagamenti della quota. Di ogni Congresso viene redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Articolo18
ATTRIBUZIONI DEL CONGRESSO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE
Le attribuzione del Congresso sono stabilite dall'articolo 23 dello statuto.
Ogni sede Provinciale o Interprovinciale ha diritto a designare un delegato al Congresso Nazionale ogni tre iscritti.
Per ogni delegato effettivo dovrà essere nominato un delegato supplente, che parteciperà al Congresso Nazionale nel caso di indisponibilità del delegato effettivo.
L'indisponibilità del delegato effettivo, confermata da preventiva espressa dichiarazione dell'interessato o da dichiarazione resa dal Presidente Provinciale, deve essere comunicata al momento dell'inizio dei lavori congressuali.
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