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• TELECOMUNICAZIONI D.P.R. 29.3.1973 N. 156
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20 • Gennaio • 2014

Epigrafe

Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 3 maggio, n. 113). - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni. (CODICE POSTALE) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) All'interno del provvedimento si è provveduto a sostituire: Ministro/Ministero delle poste e delle telecomunicazioni con il Ministro/Ministero delle comunicazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249; Ministro/Ministero del tesoro con Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto stabilito dall'art. 2, d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430; Ministro/Ministero dei trasporti, dell'aviazione civile, della marina mercantile con il solo Ministro/Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo quanto stabilito dall'art. 1, l. 24 dicembre 1993, n. 537; pretore con tribunale ordinario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51.

(2) L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata trasformata in ente pubblico economico denominato ente "Poste Italiane", e ne è stata prevista la ulteriore trasformazione in società per azioni, ai sensi dell'art. 1, d.l. 1° dicembre 1993, n. 487, conv. in l. 29 gennaio 1994, n. 71, avvenuta con Delib. CIPE 18 dicembre 1997. Vedi, anche, art. 2, comma 27, l. 23 dicembre 1996, n. 662 e la dir. p.c.m. 14 novembre 1997. All'interno del provvedimento, tutti i riferimenti all'amministrazione sono stati, pertanto, sostituiti con quelli all'ente.

(3) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).

(4) Il riferimento a soprattasse e/o a pene pecuniarie, nonché ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorché diversamente denominata, contenuto nel presente provvedimento, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria di uguale importo (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472). I riferimenti eventualmente contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal citato d.lg. 472/1997. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati dal citato d.lg. 472/1997, si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 26, comma 1, d.lg. 18 dicembre 1997, n. 472).

(5) Vedi d.m. 22 gennaio 1998; d.m. 27 gennaio 1998; d.m. 5 febbraio 1998 sui servizi di telecomunicazione via satellite. Vedi d.m. 10 marzo 1998 sul servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

(6) Vedi d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, sull'utilizzo degli strumenti informatici più avanzati (rete telematica, firma digitale) allo scopo di semplificare l'azione della pubblica amministrazione e migliorarne il rapporto con i cittadini.

(7) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).

(8) In riferimento al presente decreto vedi: Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2012 n. 9/E.

( Omissis )
 


DECRETO [ parte 1 di 2]

ARTICOLO N.1

Art. 1.

È approvato il testo unico, allegato al presente decreto, relativo alle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

 
ARTICOLO N.2
Art. 2.

Le norme di esecuzione del testo unico saranno emanate, con uno o più provvedimenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione di tali norme si applicano le vigenti disposizioni regolamentari in quanto compatibili.

 
ARTICOLO N.3
Art. 3.

Le norme del testo unico entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle dell'allegato testo unico.

 


CODICE [ parte 2 di 2]
LIBRO PRIMO
NORME GENERALI
TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO N.1

Esclusività dei servizi postali (1) .

Appartengono in esclusiva allo Stato nei limiti previsti dal presente decreto:

i servizi di raccolta, trasporto e distribuzione della corrispondenza epistolare;

i servizi di trasporto di pacchi e colli (2) (3) (4).

(1) Rubrica così modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Articolo sostituito dall'art. 45, l. 14 aprile 1975, n. 103 e, successivamente, dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 15 novembre 1988, n. 1030, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui ricomprende nella previsione del suo primo comma gli apparecchi radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza di tipo portatile indicati nell'art. 334, primo comma, anziché includerli tra le ipotesi di assoggettamento ad autorizzazione contemplate dal secondo comma di questo articolo. Vedi, anche, art. 2, comma 19, l. 23 dicembre 1996, n. 662.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 225, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di radiotelediffusione circolare a mezzo di onde elettromagnetiche. La Corte costituzionale, con sentenza 10 luglio 1974, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte relativa ai servizi di televisione via cavo.

 
ARTICOLO N.2

Competenza del Ministero delle comunicazioni.

Quando la legge non dispone diversamente, i provvedimenti in materia postale, di bancoposta nella Repubblica rientrano nella competenza del Ministero delle comunicazioni (1).

(1) Articolo così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259. Vedi d.m. 4 dicembre 1997, n. 501.

 
ARTICOLO N.3

Attribuzioni esercitate dalle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni.

[Le attribuzioni spettanti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per i servizi postali, di bancoposta, telegrafici, radioelettrici e telefonici sono esercitate dalle aziende dipendenti secondo l'ordinamento in vigore.

Il Ministro presiede a tutti i servizi, assistito da un consiglio di amministrazione. Il parere del consiglio di amministrazione è obbligatorio sia nei casi espressamente indicati nel presente decreto, sia anche negli altri previsti nel regio decreto-legge istitutivo del 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni, riguardanti l'ordinamento dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e nel regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, concernente l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed integrazioni.

] (1)

(1) Articolo abrogato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.4

Concessione dei servizi.

Ai servizi previsti dal presente decreto l'Ente poste italiane può provvedere anche mediante concessioni.

 
ARTICOLO N.5

Sospensione o limitazione dei servizi - Assunzione di quelli dati in concessione.

Il Governo della Repubblica, per grave necessità pubblica può disporre la sospensione dei servizi o limitare i servizi stessi da chiunque gestiti, ovvero assumere temporaneamente i servizi dati in concessione.

Nessuna indennità speciale è dovuta in tali casi al concessionario, salva l'attribuzione di quanto stabilito negli atti di concessione.

Il provvedimento è emanato con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri.

 
ARTICOLO N.6

Esclusione o limitazione di responsabilità.

[L'Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge.

La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi (1) (2) (3) (4) (5) (6).] (7) (8)

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 10 marzo 1988, n. 303 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'art. 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12 dicembre 1988, n. 1104 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che il concessionario del servizio telefonico non è tenuto al risarcimento dei danni per le interruzioni del servizio dovute a sua colpa, al di fuori dei limiti fissati nell'art. 89, secondo comma, del r.d. 19 luglio 1941, n. 1198 ("Regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni").

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 17 febbraio 1992, n. 74 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non eccettuano dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione medesima.

(4) La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 1994, n. 456 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui esclude la responsabilità della Società concessionaria del servizio telefonico per le erronee indicazioni nell'elenco degli abbonati, come specificate dall'art. 25 del D.M. 11 novembre 1930 (Approvazione di uno schema di polizza a tipo unico per abbonamento al telefono).

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 1997, n. 463 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui dispone che l'amministrazione non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all'ufficio di pagamento designato dal traente.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 17 giugno 2002, n. 254 ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito di telegramma.

(7) Articolo abrogato dall' articolo 218, comma 1, lettera s) del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(8) La Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2011, n. 46 (in Gazz. Uff., 16 febbraio, n. 8)., ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere.

 
ARTICOLO N.7

Tariffe postali, di bancoposta e di telecomunicazioni per l'interno. (1)

[Salva la competenza del Ministro delle comunicazioni nei casi previsti dalla presente legge, le tariffe per i servizi postali, di bancoposta , per l'interno, sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dello stesso Ministro, di concerto, con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri (2) .

Nella stessa forma, di cui al primo comma, sono stabiliti i limiti di peso, dimensione, valore e assegno per gli oggetti affidati all'Ente poste italiane o per le operazioni ad essa richieste.]

(1) Articolo abrogato dall'articolo 7, comma 12, della Legge 26 aprile 1983, n. 130.

(2) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.8

Tariffe per i servizi postali, di bancoposta internazionali (1) .

Le tariffe per i servizi postali e di bancoposta internazionali sono stabilite dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in base alle convenzioni internazionali o agli accordi con le amministrazioni estere interessate.

[Con uguale provvedimento sono stabilite le tariffe per i servizi internazionali di telecomunicazioni per la quota-parte terminale o di transito] (2) .

(1) Rubrica così modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma soppresso dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.9

Accordi internazionali.

Il Ministro delle comunicazioni, indipendentemente dalle norme della convenzione postale universale, e degli accordi internazionali, ha la facoltà di stipulare particolari convenzioni con amministrazioni estere o gestori esteri riconosciuti, per regolare, nell'interesse comune, i servizi previsti dal presente decreto (1) .

[Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di costituire diritti irrevocabili di uso, secondo le consuetudini vigenti, su cavi sottomarini telefonici internazionali di proprietà dello Stato. Detta costituzione può avvenire soltanto:

a ) a favore di amministrazioni estere o di enti pubblici o privati stranieri esercenti un pubblico servizio di telecomunicazioni e per l'espletamento di traffico di transito attraverso il territorio italiano;

b ) a favore di società italiane concessionarie di servizi di telecomunicazioni internazionali ad uso pubblico, per l'espletamento del traffico di loro competenza. ] (2) .

[I diritti irrevocabili di uso su cavi di cui al secondo comma possono avere per oggetto soltanto circuiti eccedenti il fabbisogno necessario per l'espletamento del servizio telefonico ad uso pubblico esercitato dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici. ] (3) .

[Alla costituzione dei diritti irrevocabili di uso si provvede con convenzioni soggette all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.] (4) .

[In dette convenzioni devono essere indicate la quota parte del costo capitale del circuito e la quota degli oneri di manutenzione da porsi a carico del titolare del diritto. In ogni caso, le predette quote devono essere proporzionali al rapporto fra i circuiti oggetto del diritto irrevocabile di uso e il totale dei circuiti realizzati sul cavo. ] (5) .

[Il diritto irrevocabile d'uso sui cavi telefonici di proprietà statale non potrà essere ceduto a terzi da parte del titolare se non previo consenso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il Ministero del tesoro. ] (6) .

(1) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma soppresso dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(3) Comma soppresso dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(5) Comma soppresso dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(6) Comma soppresso dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.10

Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale (1) .

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria.

I funzionari e gli agenti dell'Ente poste italiane ne sono responsabili e vigilano nell'ambito della propria competenza perché siano rigorosamente osservate.

È vietato alle persone addette ai servizi postali, di bancoposta , gestiti dallo Stato o in concessione, di dare a terzi informazioni scritte o verbali sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenze, di comunicazioni o di messaggi nonché sulle operazioni richieste od eseguite, tranne che nei casi previsti dalla legge (2) .

Nessuno può prendere visione od ottenere copia della corrispondenza in genere, ad eccezione del mittente, del destinatario, dei loro eredi e dei loro rappresentanti legali, nonché delle altre persone indicate dalla legge.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.11

Comunicazioni postali vietate (1).

Non sono ammessi le corrispondenze postali, telegrafiche, radiotelegrafiche e messaggi che possano costituire pericolo alla sicurezza dello Stato o recare danno alle persone ed alle cose o che costituiscano esse stesse reato punibile d'ufficio.

Non sono altresì ammesse, salvo quanto disposto nei due ultimi commi del presente articolo, le corrispondenze di cui al precedente comma, che siano contrarie al buon costume o contengano frasi, parole, disegni ingiuriosi, scurrili o denigratori a chiunque riferiti.

L'ufficio postale, ove nel testo delle corrispondenze aperte, che in base alle vigenti disposizioni siano soggette a verifica, o sull'involucro delle corrispondenze chiuse riscontri gli elementi di cui al primo comma deve inviare immediatamente la corrispondenza stessa al tribunale ordinario chiedendogli di pronunciarsi sull'inoltrabilità della corrispondenza medesima.

Il tribunale ordinario, senza pregiudizio dell'eventuale azione penale, decide entro 24 ore con decreto motivato se la corrispondenza debba avere corso, sentendo il mittente ove egli sia identificabile e sempre che le circostanze lo consiglino.

Il decreto del tribunale ordinario deve essere notificato nello stesso giorno dell'emanazione all'ufficio postale che ha inoltrato l'oggetto e al mittente che sia stato identificato.

Avverso il decreto del tribunale ordinario il mittente può proporre ricorso al tribunale, che decide con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e previe deduzioni scritte della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni competente per territorio o di un funzionario da essa delegato.

Nel caso che nel testo dei telegrammi si riscontrino gli elementi di cui al secondo comma, l'ufficio postale invita il mittente a sottoscrivere l'invio di cui trattasi previo accertamento dell'identità personale del mittente stesso. In caso di rifiuto ad ottemperare a detto invito si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

(1) Rubrica modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.12

Persone addette ai servizi postali, di bancoposta .

Le persone addette ai servizi postali, di bancoposta , anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale (2).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.13

Contravvenzioni in materia postale (1).

Per le contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda è ammessa l'oblazione in sede amministrativa prima che sia iniziato il dibattimento, per somme non inferiori al minimo dell'ammenda.

La competenza a decidere sulla domanda di oblazione spetta, rispettivamente, ai direttori provinciali delle poste e delle telecomunicazioni per le contravvenzioni in materia di servizi postali, di bancoposta (2).

(1) Rubrica modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 


NORME COMUNI AI SERVIZI POSTALI, DI BANCOPOSTA (1)
(1) Rubrica così modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO N.14

Diritto del mittente nei confronti dell'Ente poste italiane.

Nei confronti dell'Ente poste italiane e a tutti gli effetti del presente decreto le corrispondenze, i pacchi postali ed i vaglia si considerano di proprietà del mittente fino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

 


SEZIONE II
ESENZIONI - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE - DIVIETO

ARTICOLO N.15

Divieto di accordare esenzioni, riduzioni delle tasse postali, telegrafiche, e di agevolazioni tariffarie.

È vietato accordare franchigie od esenzioni delle tasse postali e telegrafiche, nonché riduzioni delle medesime ed agevolazioni tariffarie oltre i casi ed i limiti stabiliti nel presente decreto.

 
ARTICOLO N.16

Franchigia postale e telegrafica.

Spetta al Presidente della Repubblica la franchigia postale, tanto per le corrispondenze in partenza quanto per quelle in arrivo.

Spetta, altresì, la franchigia, sul percorso interno, per i telegrammi spediti dal Presidente della Repubblica.

 
ARTICOLO N.17

Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni in applicazione di accordi internazionali.

Sono concesse le esenzioni dalle tasse postali nonché le riduzioni delle tasse medesime e le agevolazioni tariffarie previste negli accordi internazionali (1) .

(1) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.18

Criteri e modalità di pagamento delle tasse postali e telegrafiche delle corrispondenze ufficiali delle amministrazioni dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, possono essere stabiliti nei confronti delle amministrazioni dello Stato particolari criteri e modalità per il pagamento all'Ente poste italiane delle tasse relative alle corrispondenze.

 
ARTICOLO N.19

Divieto di prestazioni gratuite.

Sono abrogate tutte le norme per le quali l'Ente poste italiane è tenuto ad effettuare a titolo in tutto o in parte gratuito prestazioni per conto di amministrazioni dello Stato o di enti ed istituti.

La specificazione dei servizi nei cui confronti trova applicazione il disposto del precedente comma, nonché la disciplina dei relativi rapporti ai fini anche della determinazione dei corrispettivi dovuti dalle amministrazioni statali interessate, saranno effettuate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Per i servizi resi dall'Ente poste italiane ad enti ed istituti, il rimborso all'Ente poste italiane dei costi da esso sostenuti per le prestazioni stesse, sarà regolato in base a speciali convenzioni annuali con gli enti ed istituti medesimi, rese esecutive mediante decreti del Ministro delle comunicazioni.

Sui problemi relativi alla determinazione dei costi da rimborsare ai sensi dei precedenti commi, è sentito il parere di una commissione nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e composta di un funzionario del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due funzionari del Ministero delle comunicazioni.

Per le prestazioni rese alle amministrazioni statali, enti diversi e privati, quando per esse non siano stabiliti appositi canoni, sono a carico dell'amministrazione, ente o privato, oltre alle spese richieste dalle prestazioni stesse, anche le quote di surrogazione del personale e la quota di spese generali stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (1).

(1) Vedi circ. 8 gennaio 1998, n. 102530/100711V/Cr.
 


SEZIONE III
DELLE AZIONI

ARTICOLO N.20

Reclamo - Termini di decadenza - Azione giudiziaria.

Il reclamo per oggetti o somme affidati all'Ente poste italiane o per ottenere le indennità o i rimborsi previsti dal presente decreto deve essere presentato, sotto pena di decadenza, nel termine perentorio stabilito per i singoli servizi.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 21, l'azione giudiziaria contro l'Ente poste italiane, di bancoposta regolati con il presente decreto non può essere proposta se prima non sia stato presentato reclamo in via amministrativa a norma del comma precedente e non siano trascorsi sei mesi ove entro tale termine l'Ente poste italiane non abbia provveduto (1) .

L'azione stessa si prescrive in tre anni (2).

(1) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 1991, n. 15 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo reclamo in via amministrativa.

 
ARTICOLO N.21

Azione civile contro l'Ente poste italiane.

Nel caso di procedimento penale concernente una operazione che abbia comunque attinenza coi servizi postali, di bancoposta , se dopo la pronunzia della sentenza penale venga esercitata l'azione civile contro l'Ente poste italiane, l'azione non può essere proposta prima che siano trascorsi sessanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunziata dal magistrato penale, salvo quanto disposto dagli articoli 31 e 103 (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.22

Accertamento delle contravvenzioni.

Lo accertamento delle contravvenzioni spetta, oltre che agli organi di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme e modalità relative ai servizi postali, gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle comunicazioni (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 


SEZIONE IV
TURBATIVE - TUTELA

ARTICOLO N.23

Danneggiamento.

Chiunque esplichi attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3, del codice penale (1).

(1) Comma modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.24

Sequestro, pignoramento ed opposizione.

Gli oggetti e le somme affidate all'Ente poste italiane, ad eccezione delle corrispondenze non epistolari e dei pacchi, non sono soggetti a sequestro, né a pignoramento salvo i provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Nei casi di sequestro e di opposizione, ammessi dal presente decreto, la consegna e il pagamento non possono essere effettuati che alle persone indicate dall'autorità giudiziaria.

Per i falliti si applicano le disposizioni sulla disciplina del fallimento, approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

I precedenti commi, in quanto compatibili, si applicano anche ai telegrammi, messaggi e simili.

 
ARTICOLO N.25

Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio.

Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 del codice penale (1).

Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale , è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale, ma si procede d'ufficio (1).

(1) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 
ARTICOLO N.26

Impignorabilità ed insequestrabilità dei beni destinati ai servizi postali (1) .

Non possono essere pignorati, né sequestrati i mobili, i veicoli, gli strumenti, il denaro, le carte-valori ed in genere gli oggetti comunque destinati od adibiti ai servizi postali (2) .

La norma si applica anche nei confronti degli assuntori dei servizi postali eseguiti per conto dell'Ente poste italiane.

(1) Rubrica così modificata dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

(2) Comma così modificato dall'articolo 218 del D.LGS. 1° agosto 2003, n. 259.

 


LIBRO SECONDO
DEI SERVIZI POSTALI
TITOLO I
PARTE GENERALE

ARTICOLO N.27

Servizi espletati dall'Ente poste italiane.

L'Ente poste italiane esercita i seguenti servizi:
a) raccolta, trasporto e distribuzione delle corrispondenze;
b) trasporto e distribuzione dei pacchi.

L'Ente poste italiane esercita anche i servizi accessori e gli altri indicati nel regolamento o che le siano affidati mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri.

 
ARTICOLO N.28

Determinazione dell'indennità per le corrispondenze ed i pacchi affidati alla posta.

L'ammontare dell'indennità per la corrispondenza e gli oggetti affidati alla posta, nei casi in cui essa è dovuta a norma del presente decreto, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio dei Ministri (1) (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui al presente articolo, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) per i danni derivati da perdita totale di corrispondenze raccomandate il caso di sottrazione dolosa del loro contenuto ad opera di dipendenti dell'Amministrazione (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) medesima.

 
ARTICOLO N.29

Concessione di servizi postali.

Il direttore provinciale delle poste ha facoltà di dare in concessione, nelle forme stabilite dal regolamento, i seguenti servizi:

1) accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze epistolari entro i confini del comune di loro provenienza;

2) recapito con mezzi propri, da parte di banche, ditte, istituti ed enti in genere e loro agenzie o succursali, delle proprie corrispondenze epistolari entro i confini dei rispettivi comuni nei quali risiedono;

3) recapito delle corrispondenze ordinarie e raccomandate per espresso;

4) esercizio dei casellari, aperti o chiusi, per la distribuzione delle corrispondenze;

5) impianti di comunicazioni dirette pneumatiche con gli uffici postali e telegrafici collegati alla rete di posta pneumatica dello Stato;

6) trasporto di pacchi e colli, soggetti alla disposizione dell'art. 1 del presente decreto, di peso fino a 20 chilogrammi (1).

La concessione per i servizi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) è accordata con ordinanza del direttore provinciale delle poste in base ad appositi capitolati preventivamente approvati con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La concessione, di cui al n. 6), risulta da apposito attestato rilasciato dal direttore provinciale delle poste.

Le concessioni non possono essere cedute a terzi senza il consenso dell'Ente poste italiane.

(1) Vedi art. 23, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

 
ARTICOLO N.30

Concessioni postali - Inadempienza.

Il direttore provinciale delle poste, nell'ambito della sua competenza territoriale, oltre che per inadempienza alle clausole della concessione, ha in ogni tempo facoltà di sospenderne l'esercizio o revocarla per ragioni di pubblico interesse o per mancanza di fiducia.

Il direttore provinciale determina se e in quale misura sia dovuto un indennizzo.

La concessione è revocata quando nei confronti del concessionario sia stata pronunciata dichiarazione di fallimento o sentenza di condanna che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o sia stata disposta la cancellazione dal registro tenuto dalla camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

 
ARTICOLO N.31

Oblazione amministrativa delle contravvenzioni.

Per i reati preveduti dal presente decreto in materia postale e puniti con la sola pena dell'ammenda, i contravventori possono chiedere di essere ammessi all'oblazione in sede amministrativa, entro il termine di dieci giorni da quello in cui il reato è stato contestato ovvero dalla notificazione dell'accertamento del reato stesso.

La domanda di oblazione deve essere diretta al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni nella cui circoscrizione è stata commessa la contravvenzione.

Il direttore provinciale ammette il contravventore all'oblazione, intimando a quest'ultimo il pagamento, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione, di una somma non inferiore alla misura minima dell'ammenda preveduta per reato, oltre alle spese di notificazione ed altre eventualmente occorse.

 
ARTICOLO N.32

Esclusività dello Stato per la fabbricazione delle carte valori.

È riservata allo Stato la fabbricazione della carta per le cartevalori postali, delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle carte-valori medesime e dei punzoni per le macchine affrancatrici.

Il valore e le caratteristiche delle cartevalori postali sono determinati con decreto emesso dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il consiglio di amministrazione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 
ARTICOLO N.33

Contraffazione di bolli, punzoni e relative impronte ed uso di tali sigilli e strumenti contraffatti.

Tutela penale di francobolli di altri Stati. Le disposizioni degli articoli 468, 469, 470 e 471 del codice penale si applicano anche ove si tratti di bolli o di punzoni delle macchine affrancatrici e delle impronte relative.

Agli effetti degli articoli 459 e seguenti del codice penale i francobolli di Stato esteri sono equiparati a quelli italiani.

Se i fatti previsti dagli articoli 459, 460 e 461 del codice penale si riferiscono a francobolli non in corso, ma che hanno avuto corso legale, emessi sia dallo Stato italiano che da Stati esteri, si applicano le pene stabilite da tali articoli ridotte di un terzo (1) .

(1) Comma aggiunto dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 2004, n. 254.

 
ARTICOLO N.34
Limitazioni legali.

Per l'appoggio o l'impianto su proprietà private di cassette di impostazione, distributori automatici, apparecchiature, antenne, sostegni, cavi ed altri oggetti e congegni inerenti al servizio, o per l'attraversamento o l'occupazione, anche temporanei, del suolo o del sottosuolo occorre il consenso del proprietario.

L'indennizzo è dovuto solo quando risulti impedito o limitato l'uso normale del fondo o diminuito il reddito.

Quando l'appoggio, l'occupazione o l'attraversamento interessino monumenti od opere pubbliche, piazze, vie pubbliche o il sottosuolo di esse, si procede d'accordo con le autorità competenti, ma nessun compenso è dovuto.

 
ARTICOLO N.35

Mancato consenso del proprietario - Decreto del prefetto.

Se il proprietario nega il consenso, il prefetto, sentite le parti e l'amministrazione comunale, autorizza il passaggio, l'appoggio o l'occupazione, prescrivendone le modalità e, quando ne sia il caso, determina la misura dell'indennizzo.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al competente tribunale amministrativo regionale, salva l'azione giudiziaria per quanto riguarda la misura della indennità.

Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché questa importi la rimozione o il diverso collocamento degli oggetti o congegni postali, né per questo è tenuto ad alcuna indennità, salvo diversa clausola risultante dall'atto di costituzione della servitù.

 
ARTICOLO N.36

Verifica doganale e di polizia.

Agli impiegati delle dogane ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza è consentito di intesa con gli impiegati postali, nelle visite delle vetture e degli oggetti trasportati dagli agenti postali, aprire pacchi postali, pacchetti postali ed ogni altro plico che possa contenere merci.

 
ARTICOLO N.37

Avviso di ricevimento.

I mittenti di oggetti raccomandati od assicurati, di pacchi e di vaglia i traenti di assegni postali, i mittenti di telegrammi, radiotelegrammi e simili possono ottenere un avviso di ricevimento mediante il pagamento della relativa tassa.

 
ARTICOLO N.38

Tessere postali di riconoscimento.

Le tessere di riconoscimento in uso nel servizio internazionale, secondo le vigenti norme della Convenzione postale universale, sono valide nel servizio interno.

Il regolamento determina le modalità del rilascio e dell'uso delle tessere di riconoscimento.

 


TITOLO II
CORRISPONDENZE E PACCHI
CAPO I
CORRISPONDENZE

ARTICOLO N.39

Contravvenzioni all'esclusività postale.

Chiunque faccia incetta, trasporti o distribuisca, direttamente od a mezzo di terze persone, corrispondenze in contravvenzione all'art. 1 del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa uguale a venti volte l'importo della tassa di francatura, col minimo di lire 10.000 (1).

Alla stessa pena soggiace chiunque abitualmente consegni a terzi corrispondenze epistolari per il trasporto od il recapito.

Quando la contravvenzione è commessa da un agente addetto al servizio postale, nell'esercizio di esso, l'ammenda è aumentata di un terzo.

Le corrispondenze trasportate in contravvenzione sono sequestrate e consegnate immediatamente ad un ufficio postale, con la contemporanea elevazione del verbale di contravvenzione.

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981. A norma dell'art. 10 della medesima l. 689/1981, le pene proporzionali non hanno limite massimo.

 
ARTICOLO N.40

Tutela dell'appellativo di "postale".

Nessuna impresa di trasporti può assumere l'appellativo di "postale" od altro equivalente. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 16.000 a lire 400.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

 
ARTICOLO N.41

Eccezioni all'esclusività.

[ La disposizione dell'art. 39 non si applica:

a ) ai privati, i quali siano latori di lettere, occasionalmente e senza fine di lucro;

b ) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari, per le quali sia stato soddisfatto il diritto postale mediante impronte di macchina affrancatrice o mediante francobolli debitamente annullati da un ufficio postale o direttamente dal mittente mediante apposizione con inchiostro indelebile della data d'inizio del trasporto stesso;

c ) al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari che una persona invia eccezionalmente ad un'altra per mezzo di apposito incaricato;

d ) alla raccolta, al trasporto ed al recapito di corrispondenze epistolari nelle località e nei giorni in cui non funzionano i servizi postali, entro i limiti stabiliti dal regolamento;

e ) al trasporto di corrispondenze eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e tramviarie in servizio pubblico o di linee automobilistiche o di navigazione marittima, od aerea, sovvenzionate dallo Stato, concernenti esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle rispettive linee, nei limiti stabiliti dal regolamento.] (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

 
ARTICOLO N.42

Corrispondenze ordinarie inesitate.

Le corrispondenze ordinarie provenienti dall'interno della Repubblica, rimaste indistribuite per qualsiasi motivo, sono distrutte da funzionari appositamente delegati, nei termini e con le modalità indicati nel regolamento.

 
ARTICOLO N.43

Corrispondenze inesitate.

Apertura di quelle raccomandate od assicurate. Le corrispondenze raccomandate ed assicurate provenienti dall'interno della Repubblica, che non si siano potute recapitare o restituire ai mittenti, sono aperte da funzionari appositamente delegati, allo scopo di identificarne possibilmente i mittenti, o, in caso contrario, di estrarne i valori eventualmente contenutivi.

Le corrispondenze raccomandate ed assicurate ed i valori, di cui non sia stata possibile la restituzione, saranno custoditi a disposizione degli aventi diritto per il periodo di due anni dal giorno dell'impostazione.

 
ARTICOLO N.44

Francatura delle corrispondenze.

( Omissis ) (1).

(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 22 luglio 1999, n. 261.

 
ARTICOLO N.45
Tasse speciali.

Le tasse speciali di recapito per espresso, di posta pneumatica e di trasporto aereo devono essere pagate sempre anticipatamente dal mittente.

 
ARTICOLO N.46

Indebita inclusione di comunicazioni epistolari in oggetti di corrispondenza non epistolare.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 65 e dal regolamento e salvo quanto è stabilito per le stampe e per i campioni, gli oggetti di corrispondenza non epistolari, compresi i manoscritti, che contengono comunicazioni epistolari, sono tassati come lettere.

L'aggiunta nelle stampe e nei campioni di qualsiasi scritto non ammesso è punita con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 16.000 (1).

(1) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della citata l. 689/1981.

 
ARTICOLO N.47

Spedizione di raccomandate.

Pagamento anticipato delle tasse postali. Le corrispondenze di qualsiasi specie possono essere spedite in raccomandazione, mediante il pagamento di un diritto fisso, oltre la tassa di francatura ordinaria.

Salvo la disposizione dell'art. 54, la francatura ed il diritto di raccomandazione devono essere pagati anticipatamente dai mittenti.

 
ARTICOLO N.48

Perdita di raccomandate - Indennità.

In caso di perdita totale di una corrispondenza raccomandata, il mittente ha diritto, salvo le previste eccezioni dall'art. 96, alla indennità stabilita nella misura indicata dal decreto previsto dall'art. 28.

Non compete indennità per lo smarrimento di corrispondenze ufficiali raccomandate, il cui pagamento della tassa è effettuato secondo i criteri e le modalità previsti dall'art. 18 del presente decreto e di invii con tassa a carico del destinatario (1) (2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 1988, n. 303, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui dispone che l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. con Delib. CIPE 18 dicembre 1997) non è tenuta al risarcimento dei danni, oltre all'indennità di cui all'articolo 28, in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari emessi in commutazione di debiti dello Stato.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 28 febbraio 1992, n. 74, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non eccettua dalla limitazione di responsabilità dell'Amministrazione delle poste (ora Ente poste italiane a sua volta trasformato in S.p.A. c

• TELECOMUNICAZIONI D.L. 23.1.2001 N. 5
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20 • Gennaio • 2014

Epigrafe

DECRETO-LEGGE 23 gennaio 2001, n. 5 (in Gazz. Uff., 24 gennaio, n. 19). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 20 marzo 2001, n. 66 (in Gazz. Uff., 24 marzo 2001, n. 70). -- Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e digitale, nonché di disciplinare le attività di risanamento degli impianti radiotelevisivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità;

Emana il seguente decreto-legge:
 
ARTICOLO N.1

Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora.

1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, è differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1° dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. Fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale è differito il termine di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione del predetto piano di assegnazione delle frequenze in tecnica analogica, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attività con gli obblighi e i diritti del concessionario (1) (2).

2-bis. La prosecuzione nell'esercizio da parte dei soggetti di cui al comma 2 è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti alla data del 30 settembre 2001:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro (3) .

2-ter. I legali rappresentanti e gli amministratori dell'impresa non devono avere riportato condanne irrevocabili a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale. Ai fini delle verifiche di cui al comma 2-bis ed al presente comma, le emittenti interessate inoltrano al Ministero delle comunicazioni entro il 30 settembre 2001 le dichiarazioni e la documentazione necessarie, secondo modalità definite dallo stesso Ministero entro il 30 giugno 2001 (3).

2-quater. Uno stesso soggetto, esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima di quindici milioni di abitanti. Le imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto superino i predetti limiti sono tenute ad adeguarsi ai limiti stessi entro sei mesi. In caso di inottemperanza, il Ministero delle comunicazioni dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento (4) .

(1) Il termine di cui al presente comma è prorogato al 30 giugno 2002, dall'articolo 2 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411.

(2) Comma modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione.

(3) Comma aggiunto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione. Vedi proroga di cui al provvedimento 27 ottobre 2003.

(4) Comma aggiunto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione e successivamente modificato dall'articolo articolo 24 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

 
ARTICOLO N.2

Trasferimento e risanamento degli impianti radiotelevisivi

1. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 1, gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province autonome, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica analogica e dai predetti piani e, fino alla loro adozione, nei siti indicati dalle regioni e dalle province autonome, purché ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, disattiva gli impianti fino al trasferimento (1).

1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicano i siti di cui al comma 1, sentiti i comuni competenti, ferme restando le competenze attribuite ai comuni medesimi in materia di urbanistica ed edilizia per quanto riguarda l'installazione degli impianti di telefonia mobile anche ai fini della tutela dell'ambiente, del paesaggio nonché della tutela della salute (2).

2. Le azioni di risanamento previste dall'articolo 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381, sono disposte dalle regioni e dalle province autonome a carico dei titolari degli impianti. I soggetti che non ottemperano all'ordine di riduzione a conformità, nei termini e con le modalità ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire 300 milioni, irrogata dalle regioni e dalle province autonome. In caso di reiterazione della violazione, il Ministro dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e di cui all'articolo 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro delle comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome, la disattivazione degli impianti, alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni, fino all'esecuzione delle azioni di risanamento. Ai soggetti titolari legittimamente operanti, interessati da ordinanze di riduzione a conformità di impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario, che abbiano presentato agli organi periferici del Ministero delle comunicazioni piani di risanamento, ottenendo autorizzazione alla modifica degli impianti, cui hanno ottemperato nel termine di centottanta giorni, si applicano le sanzioni di cui al precedente periodo, ridotte di un terzo (3) .

(1) Comma modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione.

(2) Comma aggiunto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione.

(3) Comma modificato dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione e successivamente dall'articolo 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

 
ARTICOLO N.2 bis

Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda (1)

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono irradiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che eserciscono legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tale fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (digital audio broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (digital video broadcasting) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2012. A tale fine sono individuate aree all digital in cui accelerare la completa conversione (2) (3) (4).

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei princìpi del presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione; c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei princìpi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dal blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: "il Ministero delle comunicazioni adotta" sono sostituite dalle seguenti: "l'Autorità adotta". Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, e 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (5)

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei princìpi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1120, secondo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali (6) (7).

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radio-televisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

(1) Articolo aggiunto dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, in sede di conversione.

(2) Comma così modificato dall' articolo 19 del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

(3) Comma modificato dall'articolo 16, comma 4, del D.L. 1 ottobre 2007, n.159.

(4) Vedi , anche, l'articolo 8-novies del D.L. 8 aprile 2008, n. 59.

(5) Comma così modificato dall'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

(6) Vedi l'articolo 1, comma 7, della legge 18 giugno 2009, n. 69

(7) Comma modificato dall'articolo 29, comma 1, della Legge 11 dicembre 2012 n. 220.

 
ARTICOLO N.3
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

• SICUREZZA L. 5.3.1990 N. 46
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20 • Gennaio • 2014

 
Epigrafe

Legge 5 marzo 1990, n. 46 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Norme per la sicurezza degli impianti (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

(2) Per la regolamentazione della disciplina sul riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici vedi il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

(Omissis).
 
ARTICOLO N.1

Ambito di applicazione.

[ 1. Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso civile:

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;

e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore (1);

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) gli impianti di protezione antincendio.

2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera a) , relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi ] (2).

(1) Vedi d.p.r. 13 maggio 1998, n. 218.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.2
Soggetti abilitati.

[ 1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti ](1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.3

Requisiti tecnico-professionali.

[ 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:

a) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;

b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;

d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ](1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.4
Art. 4.
(Omissis) (1)(2).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 392.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.5
Art. 5.
(Omissis) (1) (2).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 392.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.6

Progettazione degli impianti.

[ 1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a) , b) , c) , e) e g) , e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:

a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;

b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad approvazione ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.7

Installazione degli impianti.

[ 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.

3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo ] (1)(2).

(1) Il termine ivi previsto, già differito al 31 dicembre 1996 dall'art. 4, l. 5 gennaio 1996, n. 25, è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 1998 dall'art. 31, l. 7 agosto 1997, n. 266.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.8

Finanziamento dell'attività di normazione tecnica.

1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'articolo 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti (1) (2).

(1) Vedi l'articolo 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

(2) Vedi l'articolo 14 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

 
ARTICOLO N.9

Dichiarazione di conformità.

[1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo 6 ] (1)(2).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 483, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, includendo le province autonome di Trento e di Bolzano, nella delega relativa alla concessione di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di finanziamento secondo le norme statutarie.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.10

Responsabilità del committente o del proprietario.

[ 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 2 ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.11

Certificato di abitabilità e di agibilità.

[ 1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti ](1)(2).

(1) Vedi d.p.r. 22 aprile 1994, n. 425.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.12

Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.

[ 1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.13

Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

[ 1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a) , b) , c) , e) , e g) , e 2 dell'articolo 1 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.14
Verifiche.

1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.

2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della relativa richiesta (1).

(1) Vedi l'articolo 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

 
ARTICOLO N.15

Regolamento di attuazione.

[ 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.

2. (Omissis) (1).
3. (Omissis) ] (1)(2).
(1) Comma abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 392.

(2) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.16
Sanzioni.

1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.

2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 determina le modalità della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 (1).

(1) Vedi l'articolo 3, comma 1, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300.

 
ARTICOLO N.17

Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali.

[ 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.18

Disposizioni transitorie.

[ 1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 le imprese di cui all'articolo 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto dall'articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 9 ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.19
Entrata in vigore.

[ 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ] (1).

(1) Legge abrogata , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma 1 dello stesso articolo.

• SICUREZZA L.3.12.1999 N. 493
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20 • Gennaio • 2014

 
Epigrafe

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 493 (in Gazz. Uff., 28 dicembre, n. 303). - Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici (1) (2).

(1) Vedi inoltre l'articolo 2 del D.M. 31 gennaio 2006 e il D.M. 15 settembre 2000.

(2) In riferimento alla presente legge vedi: Nota Inail 20 novembre 2012 n. 10422.
CAPO II

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI NEGLI AMBIENTI DI CIVILE ABITAZIONE

ARTICOLO N.3

Funzioni del Servizio sanitario nazionale.

1. E' compito del Servizio sanitario nazionale promuovere a livello territoriale la sicurezza e la salute negli ambienti di civile abitazione e, sulla base delle linee guida di cui all'art. 5, comma 1, sviluppare una adeguata azione di informazione ed educazione per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

2. Ai fini di cui alla presente legge, è compito del dipartimento per la prevenzione di ogni unità sanitaria locale, di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni, in collaborazione con i servizi territoriali, materno-infantile e di medicina di base, l'esercizio delle funzioni per:

a) l'assistenza per la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione;

b) l'individuazione e la valutazione dei rischi presenti o che si possono determinare nei predetti ambienti;

c) la promozione e l'organizzazione di iniziative di educazione sanitaria nei confronti della popolazione;

d) il coordinamento territoriale dei programmi di intervento dei servizi, dei presìdi e delle unità operative tesi ad assicurare le necessarie integrazioni ai fini della sicurezza.

3. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 si realizza nei limiti delle risorse già destinate allo scopo nell'ambito del Fondo sanitario nazionale.

4. Il dipartimento per la prevenzione delle unità sanitarie locali si avvale dei presidi multizonali di prevenzione o dell'agenzia regionale o provinciale per la protezione dell'ambiente, ove istituita, con riferimento ai bacini di utenza più ampi di una singola unità sanitaria locale.

5. Sulla base dei programmi determinati dalle regioni, nell'esercizio delle loro funzioni di indirizzo e di coordinamento, il dipartimento per la prevenzione operante presso ciascuna unità sanitaria locale è preposto alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove una conferenza nazionale al fine di verificare i risultati raggiunti, di programmare gli interventi di cui al presente articolo e di determinare l'entità delle risorse ad essi destinate.

• SICUREZZA D.P.R. 14.12.1999 N. 558
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20 • Gennaio • 2014

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Epigrafe

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 DICEMBRE 1999, N. 558 (in Gazz. Uff., 21 novembre, n. 272). - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonchè per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 94, 97 e 98 e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 122;
Vista la legge 12 agosto 1993, n. 310;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

Visto l'art. 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 febbraio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 19 e del 26 novembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della giustizia, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente regolamento:
 
ARTICOLO N.1
Definizioni.
Art. 1
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

"Ministro dell'industria" il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

"Ministero dell'industria" il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

"Camera di commercio" la camera di commercio, industria, artigianato, agricoltura;

"Registro delle imprese" il registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

"REA" il repertorio delle notizie economiche ed amministrative di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

"Ufficio del registro delle imprese" l'ufficio della camera di commercio per la tenuta del registro delle imprese e del REA;

"Commissione provinciale per l'artigianato" la commissione di cui all'art. 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443;

"Albo delle imprese artigiane" l'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

"Unioncamere" l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 
ARTICOLO N.2

Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.

Art. 2

1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1.

3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonchè di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti.

 
ARTICOLO N.3

Presentazione della domanda.

Art. 3

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

2. La presentazione delle domande al registro delle imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, è considerata tempestiva se effettuata il primo giorno lavorativo successivo.

3. I soggetti che trasferiscono la propria sede in altra provincia presentano la relativa domanda all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio della circoscrizione ove si trasferiscono, la quale ne dà comunicazione all'ufficio di provenienza ai fini della cancellazione.

 
ARTICOLO N.4

Informatizzazione della presentazione delle domande al registro delle imprese e modalità di autenticazione.

Art. 4

1. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le domande di iscrizione e di deposito e gli atti che le accompagnano presentate all'ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle presentate dagli imprenditori individuali, sono inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico. Le modalità e i tempi per l'assoggettamento al predetto obbligo degli imprenditori individuali sono stabilite con regolamento del Ministro dell'industria, tenuto conto della normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513.

2. Ai fini del deposito della firma autografa nel registro delle imprese e nel REA l'autenticazione della sottoscrizione apposta nei modelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, può essere effettuata anche dai dottori commercialisti, dagli avvocati, dai ragionieri e dai consulenti del lavoro regolarmente iscritti nei relativi albi e collegi, nonchè dai tributaristi iscritti nei ruoli dei periti ed esperti tenuti presso le Camere di commercio e dai revisori contabili iscritti nell'apposito registro.

3. Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'ufficio del registro delle imprese archivia otticamente la sezione dei modelli, di cui al comma 2, recante le firme apposte ai fini del deposito della firma autografa del titolare d'impresa individuale nonchè dei rappresentanti legali dell'impresa e degli altri soggetti titolari del potere di rappresentanza. Ai medesimi soggetti, per ogni successivo adempimento, non può essere richiesta dall'ufficio del registro delle imprese l'autenticazione della firma.

 
ARTICOLO N.5

Attivazione di collegamenti con le pubbliche amministrazioni.

Art. 5

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 13, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dalla legge 27 febbraio 1978, n. 49 nonchè dall'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le camere di commercio, entro il 1° gennaio 2000, attivano collegamenti telematici, compatibili con la rete unitaria della pubblica amministrazione, con le amministrazioni e con gli enti pubblici allo scopo di permetterne l'accesso agli atti che sono iscritti o depositati presso l'ufficio del registro delle imprese e consentire lo scambio di notizie e dati. Dopo l'attivazione dei collegamenti con le amministrazioni e gli enti pubblici, di cui il Ministero dell'industria dà pubblicità nella Gazzetta Ufficiale , le imprese non sono più tenute a comunicare le suddette notizie, dati o atti alle pubbliche amministrazioni interessate, sempre che gli stessi siano autonomamente acquisibili in via telematica.

2. Per il collegamento telematico di cui al comma 1, con le amministrazioni e gli enti pubblici, l'Unioncamere stipula per le camere di commercio, su parere conforme del Ministero dell'industria, convenzioni nazionali che consentono lo scambio gratuito dei dati.

3. Tali dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono, altresì, accessibili alla generalità degli utenti mediante collegamento telematico ovvero presso le sedi delle camere di commercio.

4. Con apposite convenzioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le locali camere di commercio, previo parere conforme del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle politiche agricole e forestali, disciplinano lo scambio di dati per via telematica tra il REA, il catasto vitivinicolo e gli schedari ufficiali delle aziende agricole.

 
ARTICOLO N.6
Art. 6
Articolo non ammesso al Visto della Corte dei conti
 
ARTICOLO N.7
Imprese di pulizia.
Art. 7

1. Le imprese che intendono esercitare alcune delle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, presentano denuncia di inizio dell'attività, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), e all'art. 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, unendo, altresì, il modello previsto all'allegato A del decreto 7 luglio 1997, n. 274, compilato nella prima sezione, per la dichiarazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa e, nella seconda sezione, nel caso di richiesta di iscrizione in una determinata fascia di classificazione.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia unitamente alla domanda di iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonchè alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano alle imprese di pulizia stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea non aventi alcuna sede o unità locale sul territorio nazionale.

 
ARTICOLO N.8

Sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia.

Art. 8

1. Il Ministro dell'industria stabilisce con proprio regolamento i casi e le relative modalità di sospensione, cancellazione e reiscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle imprese o nell'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, sono altresì stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti, perfezionati antecedentemente alla data di adozione del provvedimento di sospensione.

3. Ai fini dell'iscrizione, della sospensione e della cancellazione delle imprese di pulizia, l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, è effettuato, per le imprese artigiane, dalla commissione provinciale per l'artigianato e, per le altre imprese, dal responsabile del procedimento di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'eventuale provvedimento motivato di sospensione o cancellazione è adottato dal responsabile del procedimento, previa comunicazione all'impresa, e assegnazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle memorie o, su richiesta dell'impresa, per l'audizione in contraddittorio.

5. Avverso il provvedimento di cui al comma 4, notificato all'impresa a cura del responsabile del procedimento, può essere esperito ricorso alla giunta della camera di commercio, entro sessanta giorni dalla data della notifica.

6. Avverso la decisione di sospensione o cancellazione delle imprese di pulizia adottata dalla commissione provinciale per l'artigianato, può essere esperito ricorso alla commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla data della notifica.

7. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, provvedono all'accertamento delle eventuali violazioni nonchè alla loro contestazione e notificazione, a norma degli articoli 13 e 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le imprese artigiane, la commissione provinciale per l'artigianato e per le altre imprese, il responsabile del procedimento.

 
ARTICOLO N.9

Imprese d'installazione di impianti.

Art. 9

1. Le imprese che intendono esercitare le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio delle attività, indicando specificamente a quale lettera e a quale voce, di quelle elencate nel medesimo art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, fanno riferimento, dichiarando, altresì, il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano denuncia alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo, ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese. L'ufficio del registro delle imprese provvede, entro il termine di dieci giorni previsto dall'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa nonchè alla sua iscrizione definitiva, entro sessanta giorni dalla denuncia, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali o dalla competente camera di commercio che svolgono anche le attività di verifica.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata, entro sei mesi, anche cumulativamente, a cura dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa stessa ha la propria sede. La camera di commercio provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese e alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, delle eventuali violazioni accertate. Alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie provvedono, ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le camere di commercio.

 
ARTICOLO N.10

Imprese di autoriparazione.

Art. 10

1. Le imprese che intendono esercitare l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attività, specificando le attività che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresì, il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attività di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione nonchè ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attività di autoriparazione per esclusivo uso interno.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unità locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria della impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia.

3. Ciascuna impresa può richiedere l'iscrizione per una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attività effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attività principale, non è consentito l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione.

4. Ai fini dell'esercizio delle attività di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unità locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica può essere preposto anche il titolare dell'officina. Non può essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attività disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attività di autoriparazione è consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attività, nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

6. I richiami alle "sezioni", al "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" nonchè al "registro di cui all'art. 2", contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attività di autoriparazione, al "registro delle imprese" e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane".

 
ARTICOLO N.11

Esercizio dell'attività sul territorio nazionale.

Art. 11

1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e 10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea che intendano aprire sedi o unità locali sul territorio nazionale per svolgere una delle attività di cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di provenienza per lo svolgimento delle predette attività.

3. L'impresa avente sede in uno Stato membro dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello Stato, è abilitata a svolgere l'attività di spedizioniere, può liberamente prestare tale attività sul territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.

4. Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

 
ARTICOLO N.12

Iscrizione trasferimento quote ed elenco soci.

Art. 12

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'elenco dei soci, di cui al comma 3 dell'art. 2435 e all'art. 2493 del codice civile, è depositato, unitamente al bilancio, mediante il modello di cui all'art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Nel caso in cui non vi sia stato alcun mutamento, rispetto a quello già depositato, l'elenco non deve essere presentato.

 
ARTICOLO N.13

Iscrizione di atti societari.

Art. 13

1. Le domande d'iscrizione nel registro delle imprese relative ad atti non soggetti ad omologazione, ma conseguenti a deliberazioni soggette al giudizio di omologazione, sono presentate contestualmente alla domanda di iscrizione di queste ultime a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

 
ARTICOLO N.14
Art. 14

Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei conti.

 
ARTICOLO N.15
Abrogazioni.
Art. 15

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) ( Lettera non ammessa al "Visto" della Corte dei conti );

b) legge 5 febbraio 1992, n. 122: articoli 2 ( il comma 3- bis dell'art. 2, nella parte in cui se ne dispone l'abrogazione, non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti ), 3, 4, 5 e 13;

c) legge 29 dicembre 1993, n. 580: art. 8, comma 4;

d) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392: art. 3;

e) legge 25 gennaio 1994, n. 82: articoli 4 e 7, comma 2;

f) decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 387;

g) decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581: art. 1, lettere f ) e g ), art. 2, comma 1, lettere b ) e c ), art. 5, comma 2 e art. 7, commi 3, 4 e 6;

h ) legge 14 novembre 1941, n. 1442: art. 6, comma 4.
 
ARTICOLO N.16
Entrata in vigore.
Art. 16

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 
ALLEGATO UNICO
Allegato unico.
Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Atti di Governo, registro n. 122, foglio n. 13

La Sezione del controllo, nell'adunanza del 26 ottobre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento con esclusione:

dell'art. 6;
dell'art. 11, comma 4;
dell'art. 14;
dell'art. 15, lettera a);

dell'art. 15, lettera b) nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 3- bis dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

• SICUREZZA D.P.R 6.12.1991 N. 447 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L. 53.1990 N. 46
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20 • Gennaio • 2014

 
 
Epigrafe

Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (in Gazz. Uff., 15 febbraio, n. 38).- Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti (1) .

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

(Omissis).
 
ARTICOLO N.1

Ambito di applicazione.

[ 1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.

2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.

3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti all'interno.

4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni (1), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti degli impianti stessi (2).

5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione.

6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio] (3).

(1) Leggasi Ministro delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997, n. 249.

(2) Vedi, ora, il d.m. 23 maggio 1992, n. 314.

(3) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.2

Requisiti tecnico-professionali.

[ 1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c) , della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari ] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.3

Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

[ (Omissis)] (1)(2).

(1) Articolo abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 392.

(2) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.4

Progettazione degli impianti.

[ 1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:

a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) , della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;

b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 mq;

c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;

d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) , della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;

e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) , della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) , della legge, per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;

g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g) , della legge, qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del CEI.

3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.5

Installazione degli impianti.

[ 1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola d'arte.

2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.

3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola d'arte.

4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.

5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.

6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.

7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.

8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.6

Attività di normazione tecnica.

[ 1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro ] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.7

Dichiarazione di conformità.

[ 1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.

2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte all'impiantistica.

3. (Omissis) ] (1) (2) (3).
(1) Comma abrogato dall'art. 7, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 392.
(2) Vedi, anche, il d.p.r. 9 maggio 1994, n. 608.

(3) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.8

Manutenzione degli impianti.

[ 1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.

2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro destinazione d'uso] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.9
Verifiche.

[ 1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.

3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.

4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e, qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti ] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

 
ARTICOLO N.10
Sanzioni.

[ 1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.

3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (1).

(1) Decreto abrogato dall'articolo 3 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, con la decorrenza indicata nel comma1 dello stesso articolo.

• SICUREZZA D.M. 22.1.2008 N. 37
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20 • Gennaio • 2014

 
Epigrafe

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008 n. 37 (in Gazz. Uff., 12 marzo, n. 61). - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.

Visto l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell'adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:
 
ARTICOLO N.1

Ambito di applicazione

Art. 1.

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e' connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

 
ARTICOLO N.2

Definizioni relative agli impianti

Art. 2.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;

b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;

c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 4;

d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita' di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;

g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:

l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;

i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
 
ARTICOLO N.3
Imprese abilitate
Art. 3.

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1, se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e' in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 4.

2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica e' incompatibile con ogni altra attivita' continuativa.

3. Le imprese che intendono esercitare le attivita' relative agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare l'attivita' e dichiarano, altresi', il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per i lavori da realizzare.

4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.

5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.

6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato e' rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

 
ARTICOLO N.4

Requisiti tecnico-professionali

Art. 4.

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una universita' statale o legalmente riconosciuta;

b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attivita' di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attivita' di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) e' di due anni;

d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attivita' cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualita' di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attivita' di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresi', in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo 4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attivita' di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attivita' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non puo' essere inferiore a quattro anni.

 
ARTICOLO N.5

Progettazione degli impianti

Art. 5.

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), e' redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative piu' rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e' redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, e' redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, e' redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita' abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita' abitative di superficie superiore a 400 mq;

b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e' obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita' produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

d) impianti elettrici relativi ad unita' immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche' per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonche' impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita' frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attivita' soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformita' alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonche' una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione e' posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto e' variato in corso d'opera, il progetto presentato e' integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore e' tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformita'.

6. Il progetto, di cui al comma 2, e' depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.

 
ARTICOLO N.6

Realizzazione ed installazione degli impianti

Art. 6.

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformita' alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformita' alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attivita' produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unita' immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

 
ARTICOLO N.7

Dichiarazione di conformita'

Art. 7.

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita' dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformita' degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche' il progetto di cui all'articolo 5.

2. Nei casi in cui il progetto e' redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico e' costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformita', e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalita' dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, e' espressamente indicata la compatibilita' tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformita' e' rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all'allegato II del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo' essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita' prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo 15, non sia stata prodotta o non sia piu' reperibile, tale atto e' sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilita', in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

 
ARTICOLO N.8

Obblighi del committente o del proprietario

Art. 8.

1. Il committente e' tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 3.

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilita' delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformita' dell'impianto, resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo 7, comma 6. La medesima documentazione e' consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita' competenti, decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, comma 1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

 
ARTICOLO N.9

Certificato di agibilita'

Art. 9.

1. Il certificato di agibilita' e' rilasciato dalle autorita' competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7, nonche' del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

 
ARTICOLO N.10

Manutenzione degli impianti

Art. 10.

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformita'.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

 
ARTICOLO N.11

Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformita' o del certificato di collaudo.

Art. 11.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h), relativi ad edifici per i quali e' gia' stato rilasciato il certificato di agibilita', fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformita' ed il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attivita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita' deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformita' alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 
ARTICOLO N.12

Contenuto del cartello informativo

Art. 12.

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma 2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

 
ARTICOLO N.13
Documentazione
Art. 13.

1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonche' il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.

L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformita' degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformita' ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.

 
ARTICOLO N.14

Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica

Art. 14.

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attivita' di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI e' destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attivita' di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL e' iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

 
ARTICOLO N.15
Sanzioni
Art. 15.

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 
ALLEGATO N.1
Allegato I
(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

 
Il sottoscritto ....................................................................
......................
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ....................
.......................
operante nel settore ..................................con sede invia ...............
......................
............n. ....................... comune ..................(prov. .......) 
tel .......................
part. IVA ..............................................................
 
? iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
 
della Camera C.I.A.A. di .............................................n..............
............
 
? iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiana (l. 8/8/1985, n. 443) di .....
.........................................
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ..................................
......................
inteso come: 
 ? nuovo impianto     ? trasformazione 
 ? ampliamento     ? manutenzione straordinaria
? altro [1] .......................................................................
.......................
 
 
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: 
canalizzato della 1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; 
GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare 
la potenza massima impegnabile.
 
 
commissionato da: ................................................................
.............................. installato nei locali siti nel comune di ..........
........................(prov. ............)
via .................................................................... n. ......
    scala ...........piano ............ interno .......... 
di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ....................
.......................................
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso:
       ? industriale     ? civile      ? commerciale     ? altri usi
 
                                         DICHIARA
 
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo
conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle 
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
avendo in particolare:
 
? rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da [2] ..........................
 
? seguito la norma tecnica applicabile all'impiego [3] ..................................
..........................................................................................
? installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 
? controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, 
avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
 
 
Allegati obbligatori:
 
? progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 [4];
 
? relazione con tipologie dei materiali utilizzati [5];
 
? schema di impianto realizzato [6];
 
? riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti [7];
 
? copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.
 
 
Allegati facoltativi [8]:
 
.............................................................
.............................................................
 
DECLINA
 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione 
dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione o riparazione.
 
 
data .................................. 
 Il responsabile tecnico 
 
......................................
 
(timbro e firma)
 Il dichiarante
 
.................................
 
(timbro e firma)
   
 
AVVERTENZA PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 [9] 
 
Legenda:

[1] Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

[2] Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

[3] Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche,

[4]Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

[5] La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

[6] Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

[7] I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, c. 6). nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

[8] Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

[9] Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nel rispetto delle norme di cui all'art. 7. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

 
ALLEGATO N.2
Allegato II
(di cui all'art. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici

 
Il sottoscritto .............................................................................
qualifica ...................................................................................
responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale)..
.......................................................................
operante nel settore .............................................con sede in via ..........
............................................................................................
....................... n. ....................... comune ....................
(prov. ................)tel .............................................
fax .............................................
E-mail box ................@..........................
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) ........................................
..........................................................
inteso come:
? nuovo impianto    ? trasformazione       ? ampliamento      ? manutenzione straordinaria
? altro [1] ...............................................................................
................................................................................
 
 
Nota - per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della
1a - 2 a - 3a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti
elettrici specificare la potenza massima impegnabile.
 
 
installato nei locali siti nel comune di .................................(prov. ........) 
via ...................................................... n. ...... scala ..... piano ...
interno .....di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) ...............
..........................................................................................
in edificio adibito dall'impresa non installatrice ad uso:
      ? industriale     ? civile      ? commerciale     ? altri usi
 
                               DICHIARA
 
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo
conforme alla regola del'arte,secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle
condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio,
 
avendo in particolare:
 
? rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da [2] ...........................
 
? seguito la norma tecnica applicabile all'impiego [3] .................................
 
? installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
 
? controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo,
 avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.
 
Allegati obbligatori:
 
? progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 [4];
 
? relazione con tipologie dei materiali utilizzati [5];
 
? schema di impianto realizzato [6];
 
? riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti [7];
 
 
Allegati facoltativi [8]:
 
.............................................................
 
.............................................................
 
DECLINA
 
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione 
dell'impianto da parte di terzi ovvero
 
da carenza di manutenzione o riparazione.
 
 
data .................................. 
 Il dichiarante
 
.................................
 
(timbro e firma)
 
Il legale rappresentante dell'impresa
 
.............................................................
 
 
(timbro e firma)
 
Legenda:

[1] Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.

[2] Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 3, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.

[3] Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche,

[4] Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).

[5] La relazione deve contenere, per i prodotti doggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli articoli 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installato od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

[6]Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesstente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

[7] I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza (art. 7, c. 6). nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra imprea (ad esempio ventilazione e scarico fume negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

[8] Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.

• SICUREZZA D.M. 16.5.1999 N. 246
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20 • Gennaio • 2014

Epigrafe

Decreto Ministeriale 16 maggio 1987, n. 246 (in Gazz. Uff., 27 giugno, n. 148). -- Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione.

Il Ministro dell'interno:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570; Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, articoli 1 e 2; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2; Rilevata la necessità di emanare norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione; Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:
 
ARTICOLO UNICO
Articolo unico.

Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione contenute in allegato al presente decreto.

Sono abrogate tutte le disposizioni in vigore non conformi con le presenti norme.

 
ALLEGATO N.1
All. 1.
Allegato
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI
PER GLI EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE
1. Generalità
1.0. Scopo.

Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza antincendi da applicare agli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendi uguale o superiore a 12 m.

Si fa riferimento ai termini e definizioni generali di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983).

1.1. Campo di applicazione.

Le presenti norme si applicano agli edifici di cui al punto 1.0 di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Si intendono per modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l'aumento di altezza. Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni contenute nel successivo punto 8.

2. Caratteristiche costruttive
2.0. Classficazione.

Gli edifici di cui al punto 1 vengono classificati in funzione della loro altezza antincendi secondo quanto indicato nella tabella A.

2.1. Comportamento al fuoco.
2.1.0. Resistenza al fuoco delle strutture.

I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite nella circolare del Ministero dell'interno n. 91 del 14 settembre 1961, prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi).

Il dimensionamento degli spessori e delle protezioni da adottare per i vari tipi di materiali suddetti nonchè la classificazione degli edifici in funzione del carico di incendio, vanno determinati con le tabelle e con le modalità specificate nella circolare n. 91 citata, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 marzo 1986 ( Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986).

Per le strutture di pertinenza delle aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

Tabella A
 
                                                    Massima
Tipo di                            Massima       superficie (m^(2)
edificio Altezza antincendi    superficie del   di competenza
                                compartimento    di ogni scala
                                    (m^(2)       per piano
                                                      500
                                                      500
   a      da 12 m a 24 m            8000
                                                      550
                                                      600
                                                      500
                                                      500
   b      da oltre 24 m a 32 m      6000
                                                      550
                                                      600
   c      da oltre 32 m a 54 m      5000              500
   d      da oltre 54 m a 80 m      4000              500
   e      oltre 80 m                2000              350 (*)
segue tabella
                                                     Caratteristiche
                                                     "REI» dei vani
 Tipo                  Tipo dei vani scala        scala e ascensore,
   di             e di almeno un vano ascensore        filtri, porte,
edificio                                                elementi di
                                                     suddivisione tra
                                                      i compartimenti
          Nessuna prescrizione                               60 (**)
          Almeno protetto se non sono osservati i
   a      requisiti del punto 2.2.1                          60
          Almeno a prova di fumo interno                     60
          A prova di fumo                                    60
          Nessuna prescrizione                               60 (**)
          Almeno a prova di fumo interno se non
   b      sono osservati i requisiti del
          punto 2.2.1                                        60
          Almeno a prova di fumo interno                     60
          A prova di fumo                                    60
   c      Almeno a prova di fumo interno                     90
          Almeno a prova di fumo interno con fil-
          tro avente camino di ventilazione di
   d      sezione non inferiore a 0,36 m^(2)           90
          Almeno a prova di fumo interno con fil-
   e      tro avente camino di ventilazione di
          sezione non inferiore a 0,36 ^(2)           120

Con un minimo di 2 scale per ogni edificio. Sulla copertura dell'edificio deve essere prevista una area per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri di soccorso raggiungibile da ogni scala. (**) Solo per gli elementi di suddivisione tra i compartimenti. 2. 1. 1. Reazione al fuoco dei materiali.

Per la reazione al fuoco dei materiali, si fa riferimento al decreto ministeriale 26 giugno 1984 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984).

2.2. Scelta dell'area.
2.2.0. Accesso all'area.

Gli accessi all'area ove sorgono gli edifici oggetto delle presenti norme devono avere i seguenti requisiti minimi:

larghezza: 3,50 m;
altezza libera: 4,00 m;
raggio di volta: 13,00 m;
pendenza: non superiore al 10%;

resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore; passo 4,00 m).

2. 2. 1. Accostamento autoscale.

Per gli edifici di tipo "a" e "b" deve essere assicurata la possibilità di accostamento delle autoscale dei vigili del fuoco, sviluppate come da schema allegato, almeno ad una qualsiasi finestra o balcone di ogni piano.

Qualora tale requisito non sia soddisfatto gli edifici del tipo "a" devono essere dotati almeno di scale protette e gli edifici di tipo "b" almeno di scale a prova di fumo interna (vedi tabella A).

2.3. Compartimentazione.

Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti anche costituiti da più piani, di superficie non eccedente quella indicata nella tabella A.

Gli elementi costruttivi di suddivisione tra i compartimenti devono soddisfare i requisiti di resistenza al fuoco indicati in tabella A.

2.4. Scale.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco dei vani scala sono quelle previste nella tabella A. Negli edifici di tipo "a" , di tipo "b" , di tipo "c" , la larghezza minima delle scale deve essere di 1.05 m, negli edifici di tipo "d" e di tipo "e" la larghezza minima delle scale deve essere di 1.20 m.

Le rampe devono preferibilmente essere rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo e che la pedata del gradino sia almeno 30 cm misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno.

Il vano scala deve avere superficie netta di aerazione permanente in sommità non inferiore ad 1 m {E}2 . Nel vano di aerazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Il tipo e il numero delle scale sono stabilite in funzione della superficie lorda di ogni piano e del tipo di edificio (vedi tabella A).

2.5. Ascensori.
2.5.0. Vano corsa.

Il vano corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche REI del vano scala (vedi tabella A). Nel vano corsa sono ammesse le seguenti aperture:

a) accessi alle porte di piano;

b) aperture permanenti consentite dalle specifiche normative fra il vano corsa e il locale macchine e/o delle pulegge di rinvio;

c) portelli d'ispezione e/o porte di soccorso con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del vano corsa;

d) aperture di aereazione e di scarico dei prodotti di combustione come di seguito indicato.

Il vano corsa deve avere superficie netta di aereazione permanente in sommità non inferiore al 3% dell'area della sezione orizzontale del vano stesso, e comunque non inferiore a 0,20 m {E}2 . Tale aereazione può essere ottenuta anche tramite camini, che possono attraversare il locale macchine, purchè realizzati con elementi di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

Nel vano di aereazione è consentita l'installazione di dispositivi per la protezione dagli agenti atmosferici.

Nel vano corsa non possono essere poste in opera canne fumarie, condutture o tubazioni che non appartengono all'impianto ascensore.

Quando il numero degli ascensori è superiore a due essi devono essere disposti in almeno due vani di corsa distinti.

Il filtro a prova di fumo per vano scale e vano corsa dell'ascensore può essere comune.

2.5.1. Locale macchine.

Il locale macchine deve essere separato dagli altri ambienti dell'edificio con strutture di resistenza al fuoco equivalente a quella del vano corsa.

L'accesso al locale macchine deve avere le stesse caratteristiche del vano corsa; qualora il locale macchine sia ubicato sul terrazzo, l'accesso può avvenire anche attraverso vano munito di porta metallica.

Il locale macchine deve avere superficie netta di aereazione permanente non inferiore al 3% della superficie del pavimento, con un minino di 0,05 m {E}2 , realizzata con finestre e/o camini aventi sezione non inferiore a quella sopra precisata e sfociante all'aperto ad una altezza almeno pari a quella dell'apertura di aereazione del vano corsa.

2.6. Comunicazioni.

Per le comunicazioni con le aree a rischio specifico devono applicarsi le disposizioni emanate con le relative normative.

Sono consentite le comunicazioni tra scale, ascensori e locali cantinati pertinenti le abitazioni dell'edificio secondo quanto indicato nella tabella B.

Tabella B
 
 Tipo di edificio              Tipo di comunicazione
      a           Diretta
      b           Tramite disimpegno con pareti REI 60 e porte REI 60
      c           Tramite filtro a prova di fumo con pareti REI 60 e
                  porte
                  REI 60
      d, e        Accesso diretto esclusivamente da spazio scoperto
2.7. Scale, androni e passaggi comuni - reazioni al fuoco dei materiali.

Le scale ed i gradini per gli androni e passaggi comuni devono essere realizzati con materiali di classe 0.

Sono ammessi materiali di rivestimento di classe 1, per androni e passaggi comuni e, limitatamente agli edifici di tipo "a" e di tipo "b", anche per i rivestimenti delle scale e gradini.

Non sono soggetti a tali prescrizioni le scale e i passaggi ubicati all'interno della stessa unità immobiliare.

3. Aree a rischio specifico

Per le aree a rischio specifico pertinenti gli edifici (autorimesse, locali di esposizione o vendita, depositi di materiali combustibili, ecc.) valgono le disposizioni in vigore.

4. Impianti di produzione di calore

Per gli impianti di produzione di calore devono essere osservate le norme vigenti oltre a quanto indicato nella tabella C.

Tabella C
(si omette la tabella)

N.B. -- In corpi di fabbrica separati sono ammessi impianti alimentati da qualsiasi tipo di combustibile con la sola condizione, per quelli funzionanti a gas con densità rispetto all'aria => 0,8, che siano ubicati in locali fuori terra.

5. Impianti elettrici

Devono essere realizzati in conformità della legge 1 {E}0 marzo 1968, n. 186.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza, che deve garantire un'affidabile illuminazione e la segnalazione delle vie di esodo.

Esso deve avere alimentazione autonoma, centralizzata o localizzata che, per durata e livello di illuminamento, consenta un ordinato sfollamento.

6. Impiego gas combustibili

Le condutture principali dei gas combustibili devono essere esterne al fabbricato ed a vista.

Sono ammessi attraversamenti di locali purchè le tubazioni siano poste in guaina metallica aperta alle due estremità comunicante con l'esterno e di diametro superiore di almeno 2 cm rispetto al diametro della tubazione interna.

7. Impianti antincendi

Gli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", devono essere dotati di reti idranti conformi a quanto di seguito riportato.

La rete idranti deve essere costituita da almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell'edificio; da essa deve essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 45 UNI 804 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per naspo.

Il naspo deve essere corredato di tubazione semirigida con diametro minimo di 25 mm e di lunghezza idonea ad assicurare l'intervento in tutte le aree del piano medesimo.

Tale naspo deve essere installato nel locale filtro, qualora la scala sia a prova di fumo interna.

Al piede di ogni colonna montante deve essere installato un idoneo attacco di mandata per autopompa.

L'impianto deve essere dimensionato per garantire una portata minima di 360 l/min per ogni colonna montante e, nel caso di più colonne, il funzionamento contemporaneo di 2.

L'alimentazione idrica deve essere in grado di assicurare l'erogazione, ai 3 idranti idraulicamente più sforiti, di 120 l/min cad., con una pressione residua al bocchello di bar 1,5 per un tempo di almeno 60 min.

Qualora l'acquedotto non garantisca le condizioni di cui al punto precedente dovrà essere installata idonea riserva idrica; questa può essere ubicata a qualsiasi piano e deve essere alimentata da acquedotto pubblico e/o da altre fonti.

Tale riserva deve essere mantenuta costantemente piena.

Le elettropompe di alimentazione della rete antincendio devono essere collegate all'alimentazione elettrica dell'edificio tramite linea propria non utilizzata per altre utenze.

Negli edifici di tipo "d", "e", i gruppi di pompaggio della rete antincendio devono essere costituiti da due pompe, una di riserva all'altra, alimentate da fonti di energia indipendenti (ad esempio elettropompa e motopompa). L'avviamento dei gruppi di pompaggio deve essere automatico.

Le tubazioni di alimentazione e quelle costituenti la rete devono essere protette dal gelo, da urti e dal fuoco. Le colonne montanti possono correre, a giorno o incassate, nei vani scale oppure in appositi alloggiamenti resistenti al fuoco REI 60.

8. Norme transitorie

Negli edifici esistenti, entro cinque anni della data di entrata in vigore delle presenti norme, devono essere attuate le seguenti prescrizioni.

8.0. Comunicazioni.

Negli edifici di tipo "b", "c", "d", "e", sono ammesse le comunicazioni di cui al secondo comma del punto 2.6 attraverso porte RE 30, anche senza disimpegno, filtro a prova di fumo o accesso diretto da spazio scoperto.

8.1. Illuminazione di sicurezza.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", deve essere installato un sistema di illuminazione di sicurezza in conformità con quanto specificato al punto 5.

8.2. Impianti antincendio.

Negli edifici di tipo "c", "d", "e", devono essere installati impianti antincendio fissi conformi al punto 7.

Restano tuttavia validi di impianti già installati a condizione che siano sempre assicurate le prestazioni idrauliche di cui al punto 7.

9. Deroghe.

Qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577.

 
ALLEGATO N.2
All. 2.
(si omette l'allegato)
• SCARICHI R.D 27.7.1934 N. 1265
leggi i dettagli del legge - SESAMO Associazione Amministratori Immobiliari - aderente ad ASPPI
20 • Gennaio • 2014

 
Epigrafe

REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (in Suppl. ordin. alla Gazz. Uff., 9 agosto, n. 186). - Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

Vista la legge 6 luglio 1933, n. 947.
 


DECRETO [ parte 1 di 2]

ARTICOLO UNICO

Articolo unico.

E' approvato l'unito testo unico delle leggi sanitarie composto di 394 articoli e otto tabelle allegate, visto, d'ordine nostro, dal capo del governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno.

 


TESTO UNICO [ parte 2 di 2]
TITOLO I
Ordinamento e attribuzioni dell'amministrazione sanitaria.
CAPO I
Organizzazione dei servizi e degli uffici.

ARTICOLO N.1

Art. 1.

La tutela della sanità pubblica spetta al ministro per l'interno e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti e ai podestà.

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro, delle colonie e, in genere, i servizi igienici e sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica, civile o militare, che vi debba direttamente provvedere, debbono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati e uniformati alle disposizioni delle leggi sanitarie e alle istruzioni del ministro per l'interno.

 
ARTICOLO N.2
Art. 2.

Gli organi centrali dell'amministrazione sanitaria presso il ministero dell'interno sono: la direzione generale della sanità pubblica ed il consiglio superiore di sanità.

Il prefetto è l'autorità sanitaria della provincia. Egli presiede il consiglio provinciale di sanità ed ha alla sua dipendenza il medico provinciale e il veterinario provinciale.

Il podestà è l'autorità sanitaria del comune ed ha alla sua dipendenza l'ufficiale sanitario.

Il medico provinciale dirige l'ufficio sanitario provinciale e sovraintende agli uffici sanitari marittimi, di frontiera e di aeroporti, dove esistono. L'ufficiale sanitario dirige l'ufficio sanitario comunale.

 
ARTICOLO N.3
Art. 3.

I comuni provvedono alla vigilanza igienica e alla profilassi delle malattie trasmissibili con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali.

I comuni capoluoghi di provincia e quelli, già capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai ventimila abitanti, hanno un adatto ufficio sanitario; gli altri si avvalgono del personale sanitario di cui dispongono e al quale deve essere fatto obbligo espresso, nel regolamento comunale, di prestare l'opera propria per gli scopi anzidetti.

 
ARTICOLO N.4
Art. 4.

All'assistenza medico-chirurgica e ostetrica gratuita per i poveri nell'ambito del territorio del comune, alla somministrazione gratuita dei medicinali ai poveri e alla assistenza veterinaria limitata ai luoghi nei quali ne è riconosciuto il bisogno, quando non siano assicurate altrimenti, provvedono i comuni.

E' fatto divieto ai comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti.

I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare la loro opera anche ai non aventi diritto alla assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe che sono all'uopo proposte per ciascuna provincia dalla associazione sindacale giuridicamente riconosciuta, competente per territorio, e approvate dal prefetto.

 
ARTICOLO N.5
Art. 5.

Le province provvedono ai servizi sanitari loro imposti dalla legge; hanno facoltà, inoltre, d'integrare servizi sanitari che sono a carico dei comuni e possono essere obbligate, nei casi preveduti dagli art. 92, 93 e 259, a sostituirsi ai comuni medesimi nell'adempimento di tali servizi.

 


CAPO II
Della direzione generale della sanità pubblica.

ARTICOLO N.6

Art. 6.

La direzione generale della sanità pubblica è costituita di uffici medici, veterinari, farmaceutici e amministrativi e dell'istituto di sanità pubblica, come centro di indagini e di accertamenti inerenti al servizio della sanità pubblica e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel regno.

 
ARTICOLO N.7
Art. 7.
L'istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:

1. laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo di sieri, vaccini e prodotti affini;

2. laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla salute pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari;

3. lavoratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; ufficio del radio; sezione di meteorologia sanitaria;

4. laboratorio per gli accertamenti sulla diffusione e profilassi della malaria;

5. laboratorio per gli accertamenti di biologia interessanti la sanità pubblica;

6. indagini e pareri di ingegneria sanitaria e igiene del suolo e dell'abitato;

7. laboratorio di accertamenti epidemiologici e profilattici riguardo alle malattie diffusibili e alle malattie sociali;

8. biblioteca e museo.

Con decreto del ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

Il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'istituto; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.

 
ARTICOLO N.8
Art. 8.

Nell'istituto di sanità pubblica hanno luogo ogni anno corsi di perfezionamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle province, dei comuni. I corsi predetti sono affidati al personale della amministrazione della sanità pubblica; possono essere anche affidati, mediante incarichi provvisori, a personale tecnico di altre amministrazioni statali o anche a estranei all'amministrazione dello Stato.

 
ARTICOLO N.9
Art. 9.

I programmi dei corsi, indicati nell'articolo precedente, sono stabiliti dal direttore generale della sanità pubblica, sentito il parere di una commissione consultiva presieduta dal presidente del consiglio superiore di sanità e della quale fanno parte i capi dei reparti dell'istituto e due componenti designati dal consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Il direttore generale della sanità pubblica può intervenire ai lavori di detta commissione.

Un funzionario facente parte del personale della direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

 
ARTICOLO N.10
Art. 10.

Per l'ammissione ai corsi di perfezionamento nell'istituto di sanità pubblica il personale, non appartenente ai ruoli organici delle amministrazioni dello Stato, è tenuto al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso è rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa.

La misura delle tasse predette è determinata con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

L'importo delle tasse è devoluto all'erario.
 
ARTICOLO N.11
Art. 11.

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del ministro per l'interno, all'istituto di sanità pubblica da altre amministrazioni dello Stato, debbono essere accreditati, a favore del ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate è reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del ministro per l'interno, può eseguire ricerche e studi anche a richiesta di amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto, emanato dal ministro per l'interno, di concerto con quello delle finanze, è determinata la misura delle somme che tali amministrazioni, enti o privati debbono versare all'erario a titolo di rimborso di spesa.

 


CAPO III
Del consiglio superiore di sanità.

ARTICOLO N.12

Art. 12.
Il consiglio superiore di sanità è composto:

di sedici dottori in medicina e chirurgia dei quali sei particolarmente competenti nella igiene pubblica;

di un biologo;
di due ingegneri esperti in ingegneria sanitaria;
di un dottore in chimica;

di due dottori in veterinaria, particolarmente versati in igiene veterinaria;

di un farmacologo;
di un consigliere di Stato;
di una persona esperta nelle scienze agrarie;
di una persona esperta nelle materie amministrative;
di un ufficiale sanitario capo di ufficio d'igiene;

di un rappresentante del partito nazionale fascista, uno dell'Istituto nazionale fascista per la previdenza sociale, uno della Croce Rossa italiana e uno dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, rispettivamente designati dal segretario del partito nazionale fascista e da ciascuno degli enti predetti.

Essi sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Fanno inoltre parte del consiglio stesso:
il direttore generale della sanità pubblica;
il direttore generale dell'amministrazione civile;
il commissario per le migrazioni e la colonizzazione interna;
il direttore generale dell'istruzione superiore;
il direttore generale degli italiani all'estero;

un direttore generale del ministero delle colonie, designato dal ministro per le colonie;

un direttore generale del ministero delle corporazioni, designato dal ministro per le corporazioni;

il tenente generale medico, capo del corpo sanitario militare;

il tenente generale medico, direttore centrale della sanità militare marittima;

il capo dell'ufficio centrale di sanità della regia aeronautica;

il presidente del comitato medico del consiglio nazionale delle ricerche;

il primo presidente della corte d'appello della capitale;
il direttore generale della marina mercantile;
il presidente dell'istituto centrale di statistica;
il capo dell'ufficio sanitario delle ferrovie dello Stato;
il direttore generale delle acque e degli impianti elettrici;
il direttore generale della bonifica integrale;

il colonnello veterinario capo del corpo e del servizio veterinario militare;

un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.

Il ministro per l'interno nomina per ciascuna sessione ordinaria del consiglio superiore di sanità il presidente e il vice presidente che rimangono in carica fino all'apertura della sessione ordinaria successiva. Il presidente e il vice-presidente esplicano le loro mansioni anche in seno alle sezioni del consiglio superiore di sanità.

E' in facoltà del ministro per l'interno di intervenire alle adunanze del consiglio superiore di sanità riunito in adunanza generale o di sezione, assumendone la presidenza.

Il ministro per l'interno designa a segretario del consiglio superiore di sanità un funzionario medico in servizio presso la direzione generale della sanità pubblica il quale non ha voto.

 
ARTICOLO N.13
Art. 13.
Il consiglio superiore di sanità:

1° prende in esame i fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del regno sui quali riferisce il direttore generale della sanità pubblica;

2° propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dei servizi di sanità pubblica;

3° compila l'elenco delle lavorazioni insalubri.
 
ARTICOLO N.14
Art. 14.
Il voto del consiglio superiore di sanità è obbligatorio:

a ) su tutti i regolamenti generali, predisposti da qualunque amministrazione centrale, che comunque interessino l'igiene e la sanità pubblica;

b ) sull'elenco dei colori nocivi;

c ) sulla determinazione dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal ministero delle finanze, sulla forma dei relativi preparati e nei modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315;

d ) sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termine delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli; sulle norme igieniche del lavoro con particolare riguardo all'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

e ) sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle opere di pubblica utilità che interessino comunque la sanità pubblica e la esecuzione delle quali debba essere autorizzata con legge, o sulle opere igieniche che interessino più province e, in genere, per quanto riguarda tali opere, in tutti i casi nei quali ne è richiesto per legge;

f ) sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

g ) sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti;

h ) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento, emanato da una amministrazione centrale.

é in facoltà del ministro per l'interno di richiedere il parere del consiglio superiore di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

 
ARTICOLO N.15
Art. 15.
Il consiglio superiore di sanità si divide in quattro sezioni.

Alla composizione del consiglio si provvede con decreto reale all'inizio di ciascun triennio. Con lo stesso decreto si determina la competenza, per materia, delle singole sezioni e la distribuzione dei membri nelle medesime.

 
ARTICOLO N.16
Art. 16.

Il consiglio superiore di sanità delibera in adunanza generale sulle materie indicate sotto le lettere a ) e d ) del precedente art. 14, sui grandi lavori e sulle opere di pubblica utilità preveduti nella lettera e ) dello stesso articolo e quando tale adunanza è espressamente richiesta per disposizione di legge o di regolamento; negli altri casi, i pareri o le deliberazioni, richiesti al consiglio dal presente testo unico o da qualsiasi altra legge o regolamento, sono resi dalla sezione competente.

Quando siano in discussione questioni che interessino la competenza di due o più sezioni, il parere è emesso collegialmente dalle sezioni interessate riunite in unica assemblea.

Nel caso di pareri o di deliberazioni domandati con urgenza, le sezioni possono deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nella capitale.

 


CAPO IV
Del consiglio provinciale di sanità.

ARTICOLO N.17

Art. 17.

Il consiglio provinciale di sanità è presieduto dal prefetto ed è composto di:

a ) tre dottori in medicina e chirurgia di cui uno particolarmente competente in pediatria;

b ) una persona esperta nelle materie amministrative;
c ) una persona esperta nelle scienze agrarie;
d ) il segretario federale del partito nazionale fascista;
e ) il medico provinciale;
f ) il veterinario provinciale;

g ) l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della provincia;

h ) il presidente del tribunale civile e penale del capoluogo;
i ) l'ufficiale sanitario del capoluogo;

l ) un rappresentante dei medici chirurghi, uno dei veterinari, uno dei farmacisti, uno dei chimici ed uno degli ingegneri esercenti nella provincia, designati dalle rispettive associazioni sindacali legalmente riconosciute, secondo le norme, i termini e le condizioni stabilite con decreto reale, su proposta dei ministri per l'interno e per le corporazioni.

I componenti di cui alle lettere a ), b ) e c ) sono nominati con decreto reale, su proposta del ministro per l'interno, durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Il prefetto designa a segretario del consiglio un funzionario amministrativo di gruppo A il quale non ha voto.

 
ARTICOLO N.18
Art. 18.
Il consiglio provinciale di sanità:

1° prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei comuni della provincia;

2° propone al prefetto i provvedimenti e le investigazioni che giudica opportuni;

3° designa un componente della commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

4° propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa dalla malaria nelle abitazioni e nei ricoveri, anche temporanei, degli operai e dei contadini;

5° provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle commissioni compartimentali arbitrali per la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

 
ARTICOLO N.19
Art. 19.

Il voto del consiglio provinciale di sanità è obbligatorio, per la parte igienico-sanitaria:

a ) sui regolamenti locali di igiene e sanità;

b ) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili e in ogni altro regolamento speciale a scopo igienico;

c ) sul regolamento provinciale di polizia veterinaria;

d ) sul regolamento per gli ufficiali sanitari della provincia;

e ) sui regolamenti per i servizi dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi;

f ) sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista d'acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;

g ) sulla variazione al limite del lavoro notturno di donne e di fanciulli e sulle concessioni di ammissione di donne al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

h ) sulle piante organiche delle farmacie;

i ) sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

l ) sulla conferma e la dimissione degli uffici sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinati contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

m ) sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale;

n ) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del prefetto di richiedere il parere del consiglio provinciale di sanità in tutti quei casi nei quali lo ritenga opportuno.

 
ARTICOLO N.20
Art. 20.

Nel caso di pareri o di deliberazioni, domandati con urgenza, il consiglio provinciale di sanità può deliberare con la presenza della maggioranza dei componenti residenti nel capoluogo della provincia.

 


CAPO V
Disposizioni comuni al consiglio superiore di sanità e ai consigli provinciali di sanità.

ARTICOLO N.21

Art. 21.

Il consiglio superiore di sanità, in adunanza generale, ed il consiglio provinciale di sanità, si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del consiglio superiore di sanità due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il ministro per l'interno ed il prefetto.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli art. 16 e 20.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti, e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del consiglio superiore o del consiglio provinciale di sanità.

 
ARTICOLO N.22
Art. 22.

E' in facoltà del ministro per l'interno o del prefetto di fare intervenire nelle adunanze rispettivamente del consiglio superiore e del consiglio provinciale di sanità, senza voto deliberativo, per lo studio di speciali questioni, persone di riconosciuta competenza estranee ai predetti consessi.

 
ARTICOLO N.23
Art. 23.

Ai componenti del consiglio superiore di sanità e dei consigli provinciali di sanità, estranei all'amministrazione dello Stato, può venire assegnata una indennità giornaliera nella misura stabilita con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

Ai componenti dei predetti consigli che facciano parte dell'amministrazione dello Stato, quando non siano chiamati nei consigli medesimi in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprono, può essere assegnata una diaria che è stabilita con decreto ministeriale, entro i limiti preveduti nell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Ai componenti dei consigli anzidetti che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute le indennità di viaggio e di soggiorno che, per i funzionari dello Stato, sono stabilite dalle disposizioni in vigore, e per gli altri componenti sono determinate con decreto del ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

 


CAPO VI
Dell'ufficio sanitario provinciale.
SEZIONE I
Del medico provinciale.

ARTICOLO N.24

Art. 24.

Il medico provinciale esercita le attribuzioni a lui demandate dal presente testo unico e da altre leggi e regolamenti, ed inoltre:

a ) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la sanità pubblica nella provincia e propone i provvedimenti necessari;

b ) propone la convocazione del consiglio provinciale di sanità per gli affari sui quali, per legge, deve essere sentito;

c ) propone i provvedimenti di competenza del prefetto relativi al personale sanitario ed agli esercenti non autorizzati;

d ) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi per il servizio medico-chirurgico e per quello ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra medici e amministrazioni comunali, enti morali e privati per ragioni di servizio;

e ) dà parere su progetti di edifici scolastici e su quelli per la costruzione e l'acquisto, l'adattamento e il restauro di campi sportivi, piscine, bagni pubblici e simili;

f ) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari, ai sensi dell'art. 40, su tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

g ) vigila sui servizi sanitari e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari della provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

h ) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, riferendone al prefetto;

i ) vigila sugli istituti ed i laboratori ove si compiono esperimenti sopra animali;

l ) redige la relazione annuale sull'andamento dei servizi sanitari e sullo stato sanitario della provincia;

m ) riceve dagli esercenti la professione di medico-chirurgo le informazioni sui fatti e sulle circostanze che possano interessare la sanità pubblica e sugli aborti, fermo restando l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale.

Quando nell'esercizio delle sue funzioni abbia notizia di un reato, per il quale si debba procedere di ufficio, deve farne denuncia mediante rapporto.

 
ARTICOLO N.25
Art. 25.

Nelle province, dove manchi temporaneamente il medico provinciale, l'ufficiale sanitario del capoluogo o altro componente medico del consiglio provinciale di sanità può essere incaricato dal ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.

 


SEZIONE II
Del veterinario provinciale.

ARTICOLO N.26

Art. 26.

Il veterinario provinciale fa parte dell'ufficio sanitario provinciale e sovraintende al servizio veterinario; pertanto:

a ) riceve le denunce delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

b ) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive degli animali;

c ) informa il prefetto sull'andamento del servizio e il medico provinciale su tutto quanto riguarda la salute e l'igiene degli animali nella provincia in rapporto alla sanità pubblica;

d ) esercita la vigilanza veterinaria nella provincia per la applicazione dei provvedimenti di profilassi e di polizia veterinaria e compie le necessarie ispezioni;

e ) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi relative al servizio veterinario, sulle contestazioni fra i veterinari e i municipi, i corpi morali e i privati per ragioni di servizio;

f ) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari a carico dei veterinari comunali;

g ) redige la relazione annuale sull'andamento del servizio veterinario della provincia.

 
ARTICOLO N.27
Art. 27.

Il prefetto può incaricare uno o più veterinari di coadiuvare il veterinario provinciale in altri comuni della provincia, quando l'estensione della provincia stessa e la quantità del bestiame in essa esistente lo richiedano.

Nelle province dove manchi il veterinario provinciale, le sue funzioni possono essere provvisoriamente affidate dal ministero dell'interno al veterinario di una provincia vicina, o ad un componente veterinario del consiglio provinciale di sanità.

 


SEZIONE III
Dei servizi sanitari per scali marittimi, per le frontiere di terra e per gli aeroporti.

ARTICOLO N.28

Art. 28.

Nei porti e negli aeroporti del regno, sono stabiliti uffici di sanità.

Nei porti abilitati a tutti i servizi di sanità marittima e nelle stazioni di sanità marittima, il servizio è affidato ad apposito personale tecnico appartenente ai ruoli dell'amministrazione della sanità pubblica.

Negli altri porti e scali provvede il prefetto mediante incarichi.

Al servizio sanitario di frontiere ed agli aeroporti, nonché alla eventuale istituzione di uffici temporanei per bisogni straordinari, provvede il prefetto secondo le ordinanze e le istruzioni emanate dal ministero dell'interno.

 
ARTICOLO N.29
Art. 29.

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto a sottostare alle formalità sanitarie prescritte nel regolamento di sanità marittima.

Sono estese alle infrazioni delle disposizioni contenute nel predetto regolamento la competenza del capitano del porto di arrivo, stabilita nel codice per la marina mercantile e la procedura stabilita nel codice stesso.

Le pene pecuniarie, inflitte in base alle disposizioni del presente articolo, debbono essere versate prima della partenza della nave. Qualora questa avvenga prima che il giudizio sia stato definito, il capitano della nave deve versare presso l'ufficio di porto un deposito di garanzia nella somma determinata dall'autorità marittima locale entro il limite massimo indicato nell'art. 358.

 
ARTICOLO N.30
Art. 30.

Il capitano o padrone di nave, nell'approdare ad un porto o scalo dello Stato, è tenuto al pagamento di un diritto di pratica sanitaria nella misura stabilita nella tabella n. 1, annessa al presente testo unico.

Il diritto di pratica sanitaria è applicato con le stesse norme e modalità della tassa e sopratasse di ancoraggio, di cui al capo IV della legge 23 luglio 1896, n. 318, e successive modificazioni.

 
ARTICOLO N.31
Art. 31.

Il comandante di aeromobile che approda in un aeroporto dello Stato è tenuto a sottostare alle misure sanitarie stabilite nell'apposito regolamento, che è emanato dal ministro per l'interno di concerto con quello per l'aeronautica.

 
ARTICOLO N.32
Art. 32.

Alla visita sanitaria degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali che si importano nel regno e degli animali che si esportano, si provvede mediante veterinari di confine e di porto.

Detti veterinari debbono proibire l'ingresso nello Stato di animali affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo, nonché delle carni e dei prodotti od avanzi animali riconosciuti non sani.

Debbono proibire del pari l'uscita dal regno di animali riconosciuti affetti da malattie infettive e diffusive o sospetti di esserlo.

La visita alla frontiera è soggetta alla percezione di un diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori, nella misura stabilita nella tabella n. 2 annessa al presente testo unico.

E' fatta eccezione per i soli animali importati per l'alpeggio e per la svernatura, per i quali la visita è gratuita.

Gli animali vivi, anche se in transito, sono soggetti alla visita all'entrata nel regno ed al pagamento del relativo diritto.

I prodotti ed avanzi animali in transito con diretta destinazione ad altri paesi sono esenti dalla visita e dal pagamento del diritto fisso.

 


CAPO VII
Dell'ufficio sanitario comunale e dei servizi di vigilanza igienica e di assistenza sanitaria nei comuni.
SEZIONE I
Dell'ufficiale sanitario comunale e delle sue attribuzioni.

ARTICOLO N.33

Art. 33.

I comuni provvedono isolatamente o uniti in consorzio al servizio di vigilanza igienica e di profilassi.

Il prefetto può promuovere di ufficio la costituzione di tali consorzi.

Ai consorzi, preveduti in questo articolo, si applicano le disposizioni stabilite, in materia di consorzi, dal testo unico della legge comunale e provinciale, in quanto non sia provveduto nella sezione IV del presente capo.

Quando, per lo scarso numero della popolazione, per le condizioni economiche del comune e per le difficoltà di comunicazioni con i comuni contermini, non sia possibile provvedere al servizio di vigilanza igienica e di profilassi nei sensi indicati nel primo comma, il prefetto può affidare temporaneamente le funzioni di ufficiale sanitario al medico condotto.

Uno speciale regolamento, emanato dal prefetto ed approvato dal ministro per l'interno, sentito il consiglio superiore di sanità, determina le norme generali per il servizio di vigilanza igienica nella provincia e per gli ufficiali sanitari.

 
ARTICOLO N.34
Art. 34.

L'ufficiale sanitario, sia comunale che consorziale, è nominato dal prefetto in seguito a pubblico concorso.

Il prefetto indice ogni anno il concorso per il numero complessivo dei posti vacanti nella provincia.

Il concorso può essere indetto per singoli comuni quando si tratta di comuni capoluoghi di provincia o sedi di importanti industrie o anche di comuni dichiarati stazioni di cura, soggiorno e turismo.

Possono partecipare al concorso pubblico per il posto di ufficiale sanitario coloro che sono muniti della laurea in medicina e chirurgia e abilitati all'esercizio della professione, purchè non abbiano oltrepassato trentadue anni di età, e indipendentemente dal limite predetto:

a ) i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti che prestino da almeno tre anni servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica;

b ) i sanitari, nominati in seguito a concorso, che alla data del bando prestino servizio sia come ufficiale sanitario, sia come medici presso uffici sanitari comunali o presso reparti medico-micrografici di laboratori provinciali di igiene e profilassi.

 
ARTICOLO N.35
Art. 35.

Il prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità previa autorizzazione del ministro per l'interno, può far precedere al concorso pubblico, per le sedi indicate nel terzo comma dell'articolo precedente, un concorso per titoli fra ufficiali sanitari in servizio con nomina definitiva conseguita a seguito di concorso.

Sono anche ammessi al concorso i medici provinciali e i medici provinciali aggiunti che prestino, da almeno sei anni, servizio effettivo nell'amministrazione della sanità pubblica.

 
ARTICOLO N.36
Art. 36.

Il ministero dell'interno nomina le commissioni giudicatrici dei concorsi e ha facoltà di affidare il giudizio di più concorsi ad una stessa commissione.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria dei candidati risultati idonei, secondo l'ordine della votazione conseguita e osservate le preferenze stabilite per legge.

E' in facoltà della commissione predetta di dichiarare inefficace l'esito del concorso stesso per uno o più posti messi a concorso.

Il prefetto approva la graduatoria e provvede alla nomina dei vincitori, secondo l'ordine della graduatoria stessa e in rapporto ai comuni per i quali i candidati hanno precedentemente dichiarato di concorrere.

In caso di mancata accettazione da parte del prescelto o di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, entro i primi sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria, sono nominati successivamente, secondo l'ordine della graduatoria stessa, gli altri concorrenti dichiarati idonei.

Le spese del concorso sono a carico dei comuni interessati. Il riparto delle spese è fatto con decreto del prefetto; se il giudizio della commissione riflette concorsi di più province, il riparto per provincia è fatto con provvedimento del ministro per l'interno.

 
ARTICOLO N.37
Art. 37.

La nomina al posto di ufficiale sanitario in seguito a concorso è fatta, in via di esperimento, per un biennio, trascorso il quale, il prefetto, sentito il podestà od il presidente del consorzio interessato ed il consiglio provinciale di sanità, provvede, entro il termine massimo di sei mesi, alla nomina definitiva o alla dimissione.

Il decreto del prefetto col quale si provvede alla dimissione deve essere motivato genericamente.

Il periodo di prova è ridotto ad un anno per coloro che, alla data del bando di concorso, prestino servizio in un comune o consorzio di comuni in qualità di ufficiali sanitari con nomina definitiva.

I provvedimenti del prefetto, adottati ai sensi del presente articolo, dei precedenti art. 34 e 35 e del quarto e quinto comma dell'art. 36, sono definitivi.

 
ARTICOLO N.38
Art. 38.

L'ufficiale sanitario, assunto in servizio in via di esperimento, presta dinanzi al prefetto, sotto pena di decadenza, la solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedeltà ai propri doveri.

La formula della promessa è la seguente:

"Prometto che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

"Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterrò ad associazioni o partiti la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

"Prometto che adempirò a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".

Dopo ottenuta la nomina definitiva presta, sotto pena di decadenza, il seguente giuramento:

"Giuro che sarò fedele al Re ed ai suoi reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse della amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità dell'impiego.

"Giuro che non appartengo né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri dei mio ufficio.

"Giuro che adempirò a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della patria".

 
ARTICOLO N.39
Art. 39.

Gli ufficiali sanitari dipendono dal podestà o dal presidente del consorzio e, come ufficiali governativi, dipendono direttamente dalla autorità sanitaria provinciale, della quale eseguiscono gli ordini.

 
ARTICOLO N.40
Art. 40.
L'ufficiale sanitario:

a ) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune o dei comuni consorziati e ne tiene informato il medico provinciale;

b ) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al podestà e al medico provinciale;

c ) denuncia al podestà e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

d ) riferisce sollecitamente al podestà e al medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e ) assiste il podestà nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia delle autorità superiori;

f ) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni del medico provinciale.

 
ARTICOLO N.41
Art. 41.

Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla giunta provinciale amministrativa, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Tali stipendi minimi non possono comunque essere superiori a quelli, già attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel Regio Decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Contro il provvedimento della giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al ministro per l'interno.

 
ARTICOLO N.42
Art. 42.

Per il rilascio dei certificati, concernenti gli accertamenti che le vigenti disposizioni demandano all'ufficiale sanitario, è dovuto al comune un compenso a carico dei richiedenti, quando tali certificati sono domandati nell'esclusivo interesse privato.

La misura del compenso e i casi per i quali esso è dovuto sono stabiliti con decreto del ministro per l'interno.

La riscossione è fatta a mezzo di marche segnatasse.
 
ARTICOLO N.43
Art. 43.

Le somme riscosse dal comune, per i compensi indicati nell'articolo precedente, sono destinate al miglioramento dei servizi igienici comunali, detratto il cinquanta per cento che è devoluto all'ufficiale sanitario ed il venticinque per cento al personale tecnico che lo ha coadiuvato negli accertamenti. Se questo manchi, tale ultima somma è devoluta all'ufficiale sanitario.

La quota spettante all'ufficiale sanitario ed al personale tecnico predetto non può eccedere per ciascuno di essi, durante l'anno, la metà dell'ammontare complessivo dei rispettivi stipendi, esclusa dal computo degli stessi qualsiasi indennità accessoria.

 
ARTICOLO N.44
Art. 44.

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte agli ufficiali sanitari sono:

a ) la censura;

b ) la riduzione dello stipendio nella misura non superiore ad un quinto e per la durata massima di mesi sei;

c ) la sospensione dal grado con privazione dello stipendio per la durata da uno a sei mesi;

d ) la revoca;
e ) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari sono applicate dal prefetto; la censura può essere anche applicata dal podestà o dal presidente del consorzio.

 
ARTICOLO N.45
Art. 45.

Le sanzioni disciplinari sono inflitte con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, e concessione di un termine di almeno dieci giorni per le discolpe.

Quando il prefetto ritiene di applicare una sanzione disciplinare, superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il consiglio provinciale, dinanzi al quale l'ufficiale sanitario incolpato può esporre verbalmente le proprie discolpe.

 
ARTICOLO N.46
Art. 46.

In caso di urgenza o quando la gravità dei fatti lo esiga, l'ufficiale sanitario può essere sospeso dall'ufficio; deve essere immediatamente sospeso dalla data del mandato di cattura, quando sia sottoposto a giudizio per qualsiasi delitto.

La sospensione è applicata dal prefetto. Essa ha carattere cautelativo ed importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del sospeso può essere però concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato o, pur ammettendolo escluda che l'incolpato vi abbia preso parte, la sospensione è revocata ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

Nel caso di procedimento disciplinare, se gli sia inflitta una sanzione minore ovvero il periodo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio sia inferiore alla sospensione sofferta, debbono essere restituiti in tutto o in parte, secondo i casi, gli stipendi non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

La revoca della sospensione fa riacquistare l'anzianità perduta.

All'infuori dei casi elencati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza non osta all'eventuale procedimento disciplinare e, qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

L'ufficiale sanitario condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, è sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

 
ARTICOLO N.47
Art. 47.

L'ufficiale sanitario è collocato a riposo, con decreto del prefetto, quando ha compiuto i sessantacinque anni di età.

Può, inoltre, essere dispensato o collocato a riposo, con decreto motivato del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità, per inabilità fisica, incapacità professionale, soppressione di posto o quando ciò sia necessario nell'interesse del servizio. In tali casi all'ufficiale sanitario, proposto per la dispensa o il collocamento a riposo, è assegnato un termine per presentare le sue eventuali deduzioni.

Sui ricorsi contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma precedente il ministro per l'interno decide sentito il consiglio superiore di sanità.

 
ARTICOLO N.48
Art. 48.
L'ufficiale sanitario è dichiarato di ufficio dimissionario:
a ) quando perda la cittadinanza italiana;

b ) quando, senza giustificato motivo, non assuma o non riassuma servizio entro il termine prefissogli, ovvero si assenti arbitrariamente dall'ufficio per un periodo superiore a dieci giorni.

E', inoltre, dichiarato dimissionario, s

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