L'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio SESAMO, dal 17 Luglio è stata inserita nell'elenco delle Associazioni Professionali, Prima Sezione previsto dall'art.2 comma 7 della legge 4/2013.
L'importante risultato raggiunto in relazione a quanto prevede la legge 4/2013, è legata al possesso di requisiti ed attività comunicati al Ministero dello Sviluppo Economico, che caratterizzano una associazione che è bene ricordare è stata costituita nel 1999
Il Garante per la protezione dei dati personali ha realizzato una breve guida che affronta i temi più rilevanti in materia di trattamento dei dati personali.
Il vademecum offre utili indicazioni per assicurare un giusto livello di riservatezza nei rapporti condominiali e tra vicini di casa, conciliando tale esigenza con l'indispensabile trasparenza che deve riguardare tutti gli aspetti della gestione condominiale.
La pubblicazione è disponibile in formato digitale sul sito del Garante: www.garanteprivacy.it
Roma, 16 Maggio 2014.
Si è riunito a Roma il Consiglio Nazionale dell’Associazione Sesamo che, dopo le comunicazioni inerenti le recenti iniziative e tra le principali l’avvenuta dichiarazione al Ministero dello Sviluppo Economico ai fini dell’inserimento di Sesamo nell’elenco delle Associazioni Professionali, ha approvato all’unanimità il Bilancio 2013.
Interessante il proficuo confronto interno riferito alla formazione iniziale e all’aggiornamento.
L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha reso noto che con una serie di provvedimenti pubblicati lo scorso ottobre, sono state dichiarate vessatorie alcune clausole contenute nei contratti di otto società che forniscono il servizio di manutenzione degli ascensori. Si tratta di: Capozza, Monti, Schindler, M.i.a., Kone, Ceam, Thyssenkrupp, Otis.
I contratti di fornitura, secondo quanto riportato nei relativi provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contenevano una serie di clausole che, secondo il Garante medesimo, determinavano a carico del consumatore o del condominio un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto: esse consentivano inoltre alle imprese in questione di consolidare la propria posizione nei confronti del contraente debole, pregiudicandone i diritti e andando a ledere di fatto il principio della concorrenza tra imprese nel libero mercato, limitando notevolmente la mobilità verso altri operatori.
Occorre ricordare che il condominio è riconducibile nella definizione di consumatore: la Corte di Cassazione nella sentenza del 24 luglio 2001, n. 10086, ha infatti precisato che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio – in quanto ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti - si applicano, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, gli artt. 1469 bis e seguenti Cod. Civ. (ora artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo D. Lgs. 206/05). In senso conforme si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 452/2005.
Anche la giurisprudenza di merito si è pronunciata in questo senso: tra le varie, il Garante richiama la sentenza del Tribunale di Arezzo del 14 febbraio 2012 secondo cui “il condominio rientra a pieno titolo nello status giuridico di consumatore. Pur essendo, infatti, il contratto stipulato tra la società di manutenzione dell’ascensore e l’amministratore di condominio, quest’ultimo ha agito come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini (…) ne consegue che essendo persone fisiche che agiscono, come nella specie, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, anche al contratto concluso dall'amministratore del condominio con il professionista, in presenza degli altri elementi previsti dalla legge, si applicano gli artt. 1469 bis ss.”; in senso analogo anche Trib. di Bologna, sentenza del 3.10.2000 (controversia in materia di ascensori), Trib. di Pescara, sentenza del 28.2.2003, Trib. di Bari, sentenza del 24.09.2008, n. 2158.
Questo l'elenco delle clausole oggetto dei provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dichiarate vessatorie dalla medesima Autorità nell'elaborazione del Centro Tutela Consumatori ed Utenti.
1 - Clausole che impongono penali eccessive in caso di recesso: alcune prevedono l'intero pagamento dei canoni stabiliti per tutta la durata del contratto in alcuni casi fino a cinque anni (Monti, Ceam, Capozza).
2 - Clausole che impongono un termine eccessivamente lungo di preavviso per la disdetta dei contratti: in alcuni casi fissato in sei mesi prima della scadenza naturale, anche per i contratti della durata di un anno (Capozza, Monti, Schindler, M.i.a., Ceam, Thyssenkrupp, Otis).
A questo proposito, il Garante ha richiamato un modello contrattuale della Camera di Commercio di Roma che ha elaborato e pubblicato sul proprio sito istituzionale un contratto-tipo per l’erogazione di servizi di manutenzione degli ascensori (“Contratto di manutenzione ordinaria impianto ascensore di proprietà condominiale”) in cui, in relazione alla clausola sul rinnovo tacito, è stato indicato il termine di trenta giorni come congruo per la disdetta, assumendo che termini superiori possano essere in contrasto con l’art. 33, comma 2, lettera i), del Codice del Consumo. http://www.rm.camcom.it/archivio44_contratti-e-pareri_0_42_411_1.html
3 - Clausole che escludono o limitano i risarcimenti in caso di sinistri causati dal malfunzionamento dell'ascensore o dal ritardo nella consegna di prodotti e nel loro montaggio (Thyssenkrupp, M.i.a., Kone, Ceam, Otis, Schindler).
4 - Clausole che riducono da due anni a dodici mesi la garanzia legale di conformità (Kone, Ceam, Schindler, M.i.a., Otis).
5 - Clausole relative all'indicazione non corretta del foro competente in caso di controversie identificato in quello della sede dell'azienda (Schindler, Monti, M.i.a., Kone, Ceam, Otis).
In seguito all'intervento dell'Autorità, tali clausole sono state dichiarate vessatorie e le società oggetto del provvedimento invitate a modificarle.
Si noti che le clausole dichiarate vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo sono nulle e perdono efficacia, mentre il contratto rimane valido per il resto. Eventuali richieste basate su queste clausole da parte delle società che offrono i servizi di manutenzione in questione vanno prontamente contestate.
Per approfondimenti:
http://www.agcm.it/stampa/news/6657-pubblicati-i-provvedimenti-su-clausole-vessatorie-nei-contratti-di-fornitura-e-manutenzione-ascensori.html
di Antonio Romano
Sulla Gazzetta Ufficiale 43/2014 è stata pubblicata la legge 9 del 21 febbraio 2014 che contiene le variazioni e converte il Decreto Legge 145 del 23 dicembre 2013 detto anche "Destinazione Italia".
Condominio (art.1 comma 9)
Formazione degli Amministratori:
I requisiti necessari per esercitare l'attività di formazionedegli amministratori di condominio, nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui all'art. 71-bis, comma 1, lett. g, delle disposizioni attuative codice civile come modificato dalla legge 220 del 11/12/2012 detta "legge di Stabilità 2013", saranno determinati con un apposito decreto ministeriale.
Fondo Speciale:
Il fondo speciale per i lavori straordinari, di cui all'art. 1135, comma 1, numero 4 del codice civile, anch'esso modificato dalla legge di Stabilità 2013, può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti, nel caso di lavori che devono essere eseguiti in base ad un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento.
Registro di anagrafe condominiale:
I dati relativi alle condizioni di sicurezza contenute nel registro di anagrafe condominiale, si riferiscono alle parti comuni dell'edificio (art. 1130, comma 1, numero 6 del codice civile).
Sanzioni:
La sanzione deve essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 1136, comma 2 del codice civile (art. 70, disp. att. codice civile).
Il 15 Marzo alle ore 15:00 a Treviso, organizzato dalla Sede Interprovinciale di Sesamo, da ASPPI e dalla Camera di Mediazione Patavina, si terrà presso l’Hotel Maggior Consiglio in via Terraglio 140, un Convegno dal titolo “Amministratore Condominiale: Responsabilità, Formazione, Mediazione obbligatoria”.
L’evento ha il patrocinio del Collegio dei Geometri.
Vedere l’invito per maggiori informazioni.